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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.190
Data decisione, Autorità:
21.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.190/AMM
14318/006
Bellinzona
21
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 26 maggio 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 10 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 9
maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 13 novembre 2002 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il
veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 maggio 2003 in cui
postula in sostanza – previo esperimento di un sopralluogo – l'annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda intesa
all'esperimento di un sopralluogo non merita accoglimento, giacché non è dato a
divedere in che modo siffatto mezzo di prova sarebbe suscettibile d'influire
sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 43 cpv. 2 prima
frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica
contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli,
purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni siano
svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, senza lasciare lo spazio di 1.5
m riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (__________) commina – fino a 60 minuti di parcheggio – una
sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il veicolo __________
su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5
metri per i pedoni (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione steso dalla polizia comunale il 23 gennaio 2003);
che l'insorgente si duole di
come il veicolo sia stato "parcheggiato volutamente verso il ciglio del
marciapiede per permettere ai pedoni un libero passaggio e non come dice
l'agente che sono stati obbligati a passare sulla strada principale",
di come l'agente denunciante non abbia "dovuto far nessun tipo di segnalazioni
per far circolare liberamente il traffico", di come l'interessato non
fosse "a passeggio ma stavo lavorando e stava piovendo, quindi un po'
di tolleranza dovrebbe essere concessa per chi lavora" e di come
"i veicoli che sopraggiungevano da via __________ avevano
abbastanza visuale per immettersi in via __________, in quanto il
furgone era parcheggiato ad almeno 7 metri dall'incrocio" (cfr.
osservazioni del 1° aprile 2003 cui il ricorso in sostanza rinvia);
che le constatazioni di polizia
non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che tuttavia – a prescindere
dalla questione di sapere se i pedoni fossero obbligati o no a passare sulla
strada principale – il ricorrente nemmeno pretende di aver posteggiato sul
marciapiede lasciando uno spazio di almeno 1.5 m;
che nulla induce pertanto a
discostarsi, su questo punto, dalle constatazioni dell'agente della polizia
comunale;
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di
posteggiare il veicolo conformemente alle prescrizioni legali;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.– per
violazione degli art. 43 cpv. 2 LCS e 1 cpv. 1bis ONC;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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