Traffic fine upheld for ignoring mandatory right turn

30.2003.188Altro tribunale4 set 2003Dismissed

Sintesi

The President of the Pretura penale dismissed an appeal against a departmental traffic fine of CHF 200. The appellant argued that the sign requiring a right turn was not visible. The court held that the sign was clearly visible on the photographs and, in any event, the appellant admitted crossing the safety line, which independently supported the violation. The fine was found proportionate and within statutory limits. The appeal was rejected and court fees and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 4, 12 and 15 LPContr; Art. 90 cifra 1 LCStr; visibility of traffic signage and independent sufficiency of admitted conduct. An appeal against a traffic fine fails where the challenged sign is established as clearly visible from the file and, alternatively, where the appellant’s admitted conduct independently constitutes the infringement. In such circumstances, the sanction will be upheld if it remains proportionate and within statutory limits; the appellate court decides on the basis of the file under Art. 12 LPContr and may charge costs to the unsuccessful appellant under Art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.188

Data decisione, Autorità: 04.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.188/pg 16100/007

Bellinzona 29 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 30 maggio 2003 presentato da


__________, __________,

contro

la decisione 23 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _____________, ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 23 maggio 2003 ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida dei veicolo __________ non osservava un segnale indicante "svoltare a destra" ed oltrepassava la linea di sicurezza"

Fatti accertati il 24 marzo 2003 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.2, 90 cifra 1 LCStr e 24 cpv.2, 73 cpv.6 lit.a OSStr

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che il cartello indicante l'obbligo di svoltare a destra non é visibile.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Dalle fotografie agli atti si rileva che il cartello indicante l'obbligo si svoltare a destra è ben visibile e si può chiaramente distinguere sia dall'oggetto di color marrone retrostante sia dalle insegne pubblicitarie del centro commerciale, le quali peraltro si trovano in posizione più elevata e sono posizionate perpendicolarmente rispetto al cartello in questione.

  3. Indipendentemente da tali considerazioni si osserva che la ricorrente anche se non ci fosse stato il cartello indicante l'obbligo di svoltare a destra non avrebbe potuto oltrepassare la linea di sicurezza; di conseguenza, dal momento che l'insorgente ha ammesso di averla oltrepassata, il gravame non può trovare accoglimento.

  4. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. Art. 90 Cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione 23 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _____________,

  1. La tassa di giustizia di fr. 100 .- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, _____________, __________ __________, __________,

Il presidente: Il cancelliere:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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