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Numero d'incarto:
30.2003.186
Data decisione, Autorità:
14.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.186/AMM
Bellinzona
14
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 maggio 2003
presentato da
__________, __________ __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 9 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
16 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2003 in territorio di __________:
"alla guida del
ciclomotore __________ __________, circolava abusivamente sulla
corsia riservata ai 'bus' e collideva con una vettura sopraggiungente in senso
inverso che, avuta via libera, stava svoltando a sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 74 cpv. 4 OSS;
che __________ __________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 maggio 2003 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
9 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; le corsie riservate ai bus possono essere adoperate solo dai bus
pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su
strada (art. 74 cpv. 4 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato la ricorrente, come detto, per avere circolato "abusivamente
sulla corsia riservata ai 'bus' e colli[so] con una vettura
sopraggiungente in senso inverso che, avuta via libera, stava svoltando a
sinistra" (cfr. decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione del 21 marzo 2003);
che la ricorrente, dal canto
suo, fa valere quanto segue:
"La colonna era in
movimento e io venendo da una via laterale e in pratica da viale __________
sempre in località di __________ mi ero appena immessa su
via . Per fare ciò bisogna passare per forza sulla
corsia dei bus. In ogni caso io circolavo in direzione __________ a
destra della colonna in movimento e a sinistra della corsia dei bus
come avevo detto al poliziotto che ha redatto il verbale il quale si è
intestardito a dire che io circolavo sulla corsia dei bus e questo perché dopo
la collisione il motorino su cui circolavo si trovava di sbieco sulla corsia
dei bus. Ma tutto ciò è successo perché la persona che mi ha travolto prima di
tutto non mi ha neppure visto e ha dichiarato chiaramente questo all'agente di
polizia e secondariamente non si è fermato andando a posteggiare il suo gippone
lanciato a tutto gas dopo dieci metri dal luogo dell'incidente pensando di
avere preso un tombino; naturalmente a causa di ciò mi ha praticamente
trascinato sulla corsia del bus con la ruota anteriore del ciclomotore che
sfiorava il marciapiede. Ne è la prova il risultato delle cure prestatemi dall'
di __________ e del dottor __________ di __________.
Infatti ho rotto il mignolo della mano sinistra e ho schiacciato il medio della
mano destra perché io stavo frenando e quindi l'impatto è stato frontale sulla
ruota del gippone che mi ha tagliato la strada, e in più ho subito un forte
trauma solo al ginocchio sinistro e al destro assolutamente nulla questo dovuto
al trascinamento del conducente con gippone, che non si è fermato.
E per fortuna che è un
posteggio chiuso dove solo in seguito si è fermato se no il signor __________
di __________ I se ne sarebbe andato senza accorgersi di
niente";
che l'argomentazione
ricorsuale contraddice tuttavia la deposizione resa dalla stessa insorgente davanti
alla polizia cantonale, secondo cui "una volta passato il segnale di
dare precedenza che immette da via __________ su via __________
mi sono messa a circolare sulla destra della carreggiata nella corsia
riservata ai bus" (verbale dell'8 gennaio 2003, pag. 1 nel mezzo);
che le doglianze della
ricorrente sulle modalità di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni
(ricorso, pag. 1 nel mezzo: "[il] poliziotto che ha redatto il verbale
… si è intestardito a dire che io circolavo sulla corsia dei bus …")
non sono suffragate dal benché minimo riscontro probatorio;
che la nuova versione dei
fatti addotta dall'interessata non consente in definitiva di scostarsi dalle
chiare ammissioni rese dalla medesima davanti alla polizia, confermate per di
più dalle dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto nel sinistro, stando al
quale la ricorrente "circolava sulla corsia riservata ai bus"
(v. verbale del 7 gennaio 2003, pag. 2 in alto);
che nella misura in cui
adombra eventuali colpe dell'automobilista, il ricorso si palesa d'acchito inconsistente,
ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa;
che il gravame si rivela
quindi anche sotto questo aspetto destituito di fondamento;
che, nondimeno, per la
circolazione con un ciclomotore su una corsia riservata ai bus, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 30.–;
che, non ravvisandosi altre
infrazioni dell'interessata alle norme evocate dalla Sezione della circolazione
(art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 74 cpv. 4 OSS), la multa inflittale
dev'essere ridotta in tale misura;
che il parziale accoglimento
del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 74 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________
__________ è inflitta una multa di fr. 30.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 20.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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