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Numero d'incarto:
30.2003.184
Data decisione, Autorità:
12.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.184/AMM
14374/005
Bellinzona
12
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 21 maggio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 26 agosto
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati
il 1° marzo 2003 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________, eseguiva una manovra di sorpasso in
prossimità di una curva con visuale ridotta, spostandosi a sinistra della linea
di sicurezza e ostacolando il traffico sopraggiungente in senso inverso.
Inoltre circolava dapprima
ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h portandola poi ad 80 km/h ove vige
il limite di 50 km/h";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 35
cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 maggio 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
26 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali;
che il segnale "velocità
massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.
22 cpv. 1 prima frase OSS);
che sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra
di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che è permesso altresì fare un
sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro
e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso
(art. 35 cpv. 2 prima frase LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere effettuato
"una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con visuale
ridotta, spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e ostacolando il
traffico sopraggiungente in senso inverso", così come per avere
circolato "dapprima ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h
portandola poi ad 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h" (decisione
impugnata, verso l'alto);
che il ricorrente nega di aver
commesso le infrazioni rimproverategli; lamenta in sostanza un errato
accertamento dei fatti da parte della Polizia cantonale, la quale avrebbe
confuso il proprio veicolo con un'altra automobile guidata da __________
__________ (cfr. il ricorso e le successive osservazioni del 7 settembre
2003);
che in un interrogatorio del
1° marzo 2003 davanti alla polizia l'insorgente ha ammesso tuttavia di avere
affrontato una curva alla velocità di 60 km/h, di avere invaso la corsia di
contromano oltrepassando la linea di sicurezza e di avere poi aumentato la
velocità a 80 km/h nel tentativo di sfuggire a una pattuglia di polizia che
stava sopraggiungendo in senso opposto (verbale allegato al rapporto di
segnalazione del 9 marzo 2003, pag. 2);
che tali circostanze sono
suffragate dalle constatazioni dell'agente alla guida del veicolo di pattuglia,
il quale ha soggiunto di essere stato costretto – a causa della predetta
invasione di corsia – "a sterzare repentinamente a destra per evitare
la collisione" (rapporto di segnalazione appena citato, pag. 1 nel mezzo);
che in una dichiarazione del 3
aprile 2003 allegata al ricorso, __________ __________ ha sostenuto
invero di essere l'autore della manovra pericolosa accertata dalla polizia;
che l'interessato – in un
successivo interrogatorio del 13 luglio 2003 – ha riconosciuto però di avere
solo firmato una dichiarazione redatta dall'insorgente, della quale egli ha
sottolineato di non condividere l'adombrata confusione fra il proprio veicolo e
quello condotto dal ricorrente (verbale allegato al rapporto di complemento del
4 agosto 2003);
che, ciò posto, nulla induce
nella specie a dubitare della versione fornita dall'insorgente il 1° marzo 2003
e degli accertamenti degli agenti di pattuglia, i quali non avevano per altro
nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il
rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;
che le doglianze
dell'insorgente sul comportamento degli agenti durante la verbalizzazione delle
dichiarazioni di lui e di __________ __________ (ricorso, verso il
basso; osservazioni del 7 settembre 2003, verso il basso) non sono sorrette dal
benché minimo riscontro probatorio;
che la decisione impugnata
risulta in definitiva – sotto gli aspetti sin qui evocati – giustificata;
che nel noto interrogatorio
del 1° marzo 2003 l'insorgente, pur ammettendo le già citate trasgressioni
prospettategli dall'autorità inquirente, contesta di avere effettuato qualsiasi
manovra di sorpasso (verbale allegato al rapporto di segnalazione del 9 marzo
2003, pag. 2 in alto);
che nemmeno gli agenti
denuncianti, al riguardo, sono stati "in grado di precisare se il
veicolo superato era fermo sulla destra della carreggiata oppure fosse in movimento"
(rapporto appena citato, pag. 2 in alto);
che questo giudice non può
quindi giungere al convincimento che l'imputato abbia eseguito la manovra di sorpasso
ravvisata dall'autorità di primo grado;
che l'interessato deve perciò
essere prosciolto da siffatto capo d'accusa;
che sull'eccesso di velocità,
tenuto conto della possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la
velocità effettiva, così come di un ragionevole margine di tolleranza, gli 80
km/h dichiarati dall'interessato possono d'altro canto essere contenuti in 70
km/h;
che la decadenza del reato di
sorpasso e il ridimensionamento della velocità effettiva giustificano – tutto ben
ponderato – di ridurre la multa a fr. 400.–, di adeguare gli oneri di primo
grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e
73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________
__________ è inflitta una multa di fr. 400.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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