Fine for unlawful parking on private land upheld

30.2003.176Altro tribunale8 ago 2003Dismissed

Sintesi

The President of the Criminal Court of Bellinzona heard an appeal against a decision of the Sezione della circolazione that had fined the appellant CHF 50, plus fees and expenses, for unlawfully using a privately signposted lot for parking. The appellant argued that the vehicle had not truly been parked and that she had apologized to the owner. The court held that the sign was visible, that the appellant knew the lot was disputed, and that apologies did not bar the statutory sanction absent withdrawal of the complaint. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 375bis and 375ter CPC; complaint for unlawful parking on signposted private land; apologies do not exclude the statutory penalty unless the injured owner withdraws the complaint. Where the sign was duly posted and visible, and the infringement is admitted or otherwise established, the authority may confirm the fine if it lies within the legal range and is proportionate to the fault (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.176

Data decisione, Autorità: 08.08.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.176/KRM 14578/010

Bellinzona 8 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 maggio 2003 presentato da


_______, Via _______,


contro

la decisione _______ 2003, n. _______ /_______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste le osservazioni 27 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, _________,

letti ed esaminati gli atti.

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione, con decisione 9 maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 18 marzo 2003 in territorio di _______:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso 18 maggio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni 27 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale; ritiene nondimeno che la multa non sia giustificata, da un lato perché il veicolo in realtà non sarebbe stato posteggiato, ma lasciato erroneamente in un luogo che nessuno a quel momento sapeva essere privato, e dall'altro lato perché si sarebbe trattato di un posteggio casuale per il quale si è chiesto scusa al proprietario;

che non si vede come la ricorrente possa ragionevolmente negare di aver visto un cartello debitamente posato in loco (vedi anche rapporto di denuncia punto 4) e che nulla agli atti induce a ritenere non visibile;

che ciò vale a maggior ragione in concreto dove l'insorgente ammette di aver saputo che il piazzale in rassegna "è luogo di controversie da quando la fam. _______ l'ha acquistato";

che riguardo alla seconda argomentazione le scuse non possono inibire l'applicazione della pena prevista dalla legge; si sarebbe potuto evitare di infliggere la sanzione solo se a seguito delle scuse il proprietario avesse ritirato la querela, fatto che tuttavia non è intervenuto;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

parkingprivate propertyfinecomplaintvisibility of signcosts