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Numero d'incarto:
30.2003.172
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.172/ROC/MAM
2003-04-602
Bellinzona
11
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 maggio 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione
8 aprile 2003 emessa dalla __________________, __________,
viste le
osservazioni 4 giugno 2003 presentate dalla __________________,
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
8 aprile 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 21.02.2003
della Cassa di Disoccupazione __________ __________, Ufficio di __________,
più volte regolarmente intimato al ricorrente in data 24.02.2003 e 7.03.2003,
il quale, in entrambe le occasioni, non ha formulato osservazioni al riguardo)
la __________________, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 500.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per
avere egli, a __________, nel periodo gennaio/febbraio 2003, in qualità
di amministratore unico della __________ SA, cui faceva capo l’esercizio
pubblico Bar __________, __________, omesso, senza alcuna valida
giustificazione, di compilare e trasmettere alla competente Cassa il formulario
“attestato del datore di lavoro” a nome di __________ __________, in
precedenza occupata quale lavoratrice stipendiata presso il suddetto locale. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett.b
e 106 LADI, come pure dell’art. 28 LPGA.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorto con tempestivo
ricorso 13.05. 2003, postulandone l’annullamento e sostenendo in particolare la
tesi secondo cui questi, pur essendo l’amministratore unico della precitata
società, non percepirebbe compenso alcuno da tale attività (non risultandone
neppure proprietario del pacchetto azionario), e concludendo allegando non
meglio precisati motivi d’ordine medico.
C. Con sue osservazioni 4
giugno 2003, la __________________ propone, per contro, la reiezione del
gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 20 cpv. 2 LADI, il disoccupato che vuole fare
valere il diritto alla relativa indennità, deve presentare ad una Cassa di
disoccupazione di sua scelta (cpv. 1) un attestato di lavoro del suo ultimo
datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo
servizio ma, al più tardi, entro una settimana dal momento in cui l’assicurato
acquisisce lo statuto di disoccupato. In questo senso, il datore di lavoro deve
compilare tempestivamente tutti gli attestati necessari ai lavoratori per fare
valere i loro diritti alle prestazioni di cui agli artt. 1 e segg. LADI (art.
88 cpv. 1 lett. b LADI), tale obbligo di collaborazione dovendo risultare del
tutto gratuito (art. 28 cpv. 1 LPGA).
3.In concreto, dagli atti emerge chiaramente la passività
mostrata dal ricorrente, il quale non ha fatto fronte alle richieste
reiteratamente rivoltegli dalla Cassa di Disoccupazione (cfr. docc. 1 e 2) e
volte alla compilazione da parte di quest’ultimo dell’attestato di cui all’art.
20 cpv. 2 LADI, senza mai per questo addurre giustificazione alcuna al
riguardo, se non in sede ricorsuale.
4.In particolare, e per ciò che ne è della propria accertata
posizione giuridica in seno alla precitata __________ SA, il ricorrente
dimentica che i ruoli (inalienabili e irrevocabili) dell’amministratore (unico)
di una società anonima consistono, fra l’altro, nell’alta direzione e vigilanza
della società, nella facoltà di emanare le istruzioni necessarie, come pure
nella definizione dell'organizzazione societaria, della sua tenuta contabile e
del controllo finanziario (art. 716a CO), le giustificazioni del ricorrente in
punto alla sua estraneità soggettiva e oggettiva alla fattispecie che qui ci
occupa rasentando pertanto la temerarietà e non essendo neppure minimamente
rese verosimili. Su questo punto il gravame si rivela senz’altro manifestamente
infondato.
5.__________ __________ adduce inoltre a giustificazione,
imprecisati motivi di salute che gli avrebbero impedito di fare fronte alle
proprie incombenze di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI. Orbene, tali motivazioni, oltre
a non essere state sufficientemente sottomurate dal ricorrente, non rientrano
neanche, seppur (parzialmente) suscettibili di umana comprensione, in quei
motivi tali da escludere l’illiceità dell’atto, così come (esaustivamente)
previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e giurisprudenza in materia.
Da ultimo, e sempre a tal proposito, si aggiunga poi che il ricorrente ha
postulato in sede ricorsuale una concessione di una proroga di pochi giorni
alfine di ottenere la necessaria documentazione medica atta a dimostrare,
appunto, i suoi (denegati) impedimenti, ma, aldilà del fatto che tale richiesta
risulta essere irrita, poiché non prevista dalla LPContr (non potendo neppure
essere interpretata quale restituzione in intero ex art. 8 LPContr), l’eventuale
termine risulterebbe ad ogni modo essere ampiamente trascorso infruttuoso da
ben oltre tre mesi! Anche su questo punto, il gravame non può dunque trovare
accoglimento e deve essere pedissequamente respinto.
6.Giusta l’art. 106 LADI, chiunque viola l’obbligo di informare,
rifiutandosi segnatamente di fornire tutte le necessarie informazioni alle
preposte istituzioni, è punito con la multa sino a Fr. 5'000.-. In concreto, la
multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge, quanto precede considerato in particolare l’enorme
ritardo accumulato dal ricorrente ai fini dell’adempimento delle proprie
incombenze, come pure dell’atteggiamento ostruzionistico mostrato da questi
durante tutto l’iter procedurale, manifestamente irrispettoso dei legittimi e
sacrosanti diritti del lavoratore, attorno alla cui protezione ruota del resto
tutta la Legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione, e
che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito, in applicazione del principio generale della soccombenza, di
tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt. 20 cpv. 2, 88
cpv. 1 lett. b, 106 LADI, come pure gli artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 maggio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, la decisione
no. __________ del __________ 2003 della __________________, Ufficio
giuridico, __________ è confermata.
-
La tassa di giustizia e
le spese, per complessivi Fr. 400.- (quattrocento), sono a carico del
ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
-
__________, Ufficio giuridico, __________,
-
Avv. __________, __________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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