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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.168
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.168/KRM
11839/003
Bellinzona
8
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 10 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
Via __________,
contro
la decisione 11 aprile 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato in
fatto ed in diritto
che
il 10 maggio 2003 __________ __________ ha ricorso contro la decisione 11
aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di
fr. 400.- per essersi inoltrato alla guida dell'autofurgone __________ in
un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un
autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo
stesso;
che
per l'art. 4 Lpcontr, correttamente indicato dalla Sezione della circolazione
nella sua risoluzione, contro la decisione di prima istanza è dato ricorso alla
Pretura penale nel termine di 15 giorni dall'intimazione;
che
il ricorrente non ha rispettato questo termine, chiedendo nondimeno che il
ricorso sia considerato ricevibile "in quanto il contravventore è stato
impossibilitato a inoltrarlo entro i termini di Legge causa assenza all'estero
e mancato rientro per motivi di salute";
che
correttamente il signor __________ avrebbe dovuto chiedere la restituzione per
inosservanza di un termine come previsto dall'art. 8 LPcontr;
che
giusta l'art. 21 CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 8 LPcontr,
la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte
o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita
senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza
scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti;
che
quand'anche si volesse interpretare la parte iniziale del ricorso come
un'istanza di restituzione del termine, la stessa non potrebbe trovare
accoglimento, perché il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno
delle sue affermazioni, in particolare egli non ha provato la sua assenza
all'estero, la sua malattia, il motivo per il quale non ha potuto inoltrare il
ricorso dall'estero e quando l'impedimento è terminato;
che
di conseguenza il ricorso è irricevibile siccome tardivo;
che
visto l'esito non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di
giustizia;
per questi
motivi, visti gli art. 4, 8 e 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 maggio 2003 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese in fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________, __________,
Sezione della
circolazione, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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