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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.167
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.167/AMM
13460/003
Bellinzona
22
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 9 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 22 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 gennaio 2003 in territorio di _________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo _________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che _________ _________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 maggio 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 22
maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione, avvenuto il 7 settembre 1999, era scaduto nel settembre 2001
(rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di _________;
cfr. anche doc. C allegato al ricorso), ossia più di quindici mesi prima del
controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 gennaio 2003;
che il ricorrente fa valere
quanto segue:
"dal 1998 la mia auto
era fuori dal territorio svizzero. Il 15 gennaio 2003 la mia auto era
parcheggiata a _________ perché dovevo fissare un appuntamento
dal mio garagista per il controllo del collaudo che aspettavo a giorni.
Allegato alla presente vi invio la copia del preavviso al collaudo e copia del
documento gas di scarico. La mia auto è rimasta ferma in officina fino al
momento del collaudo. Per ulteriori informazioni vi prego di indirizzarvi
presso il Garage _________ _________ SA, via _________, _________
…";
che le giustificazioni addotte
dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di sottoporre il proprio veicolo
al controllo antinquinamento, ove appena si consideri come non si vede – né il
ricorrente spiega – in che modo il veicolo in rassegna sia giunto dall'Italia
al parcheggio a _________ e poi al garage _________ di _________,
senza circolare sul territorio svizzero;
che la sanzione inflitta dalla
Sezione della circolazione appare quindi – di per sé – giustificata;
che si ritiene nondimeno
opportuno, considerate le ragioni addotte dal ricorrente, ridurre la multa
inflittagli a fr. 200.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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