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Numero d'incarto:
30.2003.162
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.162/AMM
13491/004
Bellinzona
18
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 aprile 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 16 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per i seguenti fatti accertati il 25 febbraio 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 aprile 2003 in cui chiede
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
16 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento
al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle
seguenti considerazioni:
"[…] è da 6 anni che
vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato,
e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo
posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho
contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così,
basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la
contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione";
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno
ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 – cui
l'insorgente non ha presentato osservazioni – la Basilica del _________,
proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto
esisteva dal 1980, che "dal mese di settembre al mese di dicembre dello
scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più
parcheggiare nell'area della chiesa" e che "le Suore
Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si
deve posteggiare";
che la proprietaria del fondo,
nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che invano si cercherebbe altresì
nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare – o
rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dalle
suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna;
che, comunque sia, eventuali
assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare
l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio – in deroga al chiaro
divieto segnalato sul luogo – da parte del proprietario medesimo del fondo;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per
altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al
prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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