Appeal against parking fine on private property dismissed

30.2003.162Altro tribunale18 set 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a CHF 50 sanction for parking on private property marked with a prohibition notice authorized by the justice of the peace. He argued that nuns had allowed him to park there. The Pretura penale held that the violation was established, that no proof supported the alleged permission, and that any third-party assurance could not override the owner's clear prohibition. The appeal was dismissed and the lower decision confirmed. The court, however, exceptionally waived appellate fees and costs.

Massima Omnilex

Art. 375bis-375ter CPC; unlawful parking on signposted private land and proof of authorization; a prohibition notice authorized by the justice of the peace is enforceable against an undefined circle of persons, and the proprietor may complain within three days of becoming aware of the violation. The driver bears the risk of relying on alleged permissions by third persons and must verify whether the property owner has granted a derogating parking authorization. Where the infringement is acknowledged and the signposting and complaint are on file, the appeal is rejected unless specific circumstances render the sanction disproportionate; appellate costs may exceptionally be waived under the relevant cantonal costs rule.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.162

Data decisione, Autorità: 18.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.162/AMM 13491/004

Bellinzona 18 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 aprile 2003 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 16 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 25 febbraio 2003 in territorio di _________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 16 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti);

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:

"[…] è da 6 anni che vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato, e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così, basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione";

che le argomentazioni ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la Basilica del _________, proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto esisteva dal 1980, che "dal mese di settembre al mese di dicembre dello scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più parcheggiare nell'area della chiesa" e che "le Suore Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si deve posteggiare";

che la proprietaria del fondo, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;

che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare – o rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dalle suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna;

che, comunque sia, eventuali assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio – in deroga al chiaro divieto segnalato sul luogo – da parte del proprietario medesimo del fondo;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

parking prohibitionprivate propertyadministrative fineauthorizationproportionalitycost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the fine for parking on signposted private property should be annulled

Decisione estratta

The appeal failed because the violation was admitted and the claimed permission from nuns was unproven and irrelevant against the owner's clear prohibition.

Motivazione estratta

The signposted prohibition existed, the owner maintained the complaint, and any third-party assurances did not relieve the driver of checking for the owner's authorization.

Questione giuridica chiave

Whether the lower authority's costs and fees should remain in force

Decisione estratta

The challenged decision was confirmed, but the court exceptionally waived any charges and costs for the appeal proceedings.

Motivazione estratta

Although costs would normally follow the losing party, the special nature of the appeal justified dispensing with appellate court fees and expenses.

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