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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.161
Data decisione, Autorità:
06.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.161/AMM
101
Bellinzona
6
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
101 del 25 aprile 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, _________,
viste le osservazioni del 28 maggio
2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione
dell'ambiente, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere –
nel mese di ottobre 2002 in territorio di _________ – "posato
nel proprio giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della
caccia e della pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una
faina";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 maggio 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
28 maggio 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che la Divisione dell'ambiente
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "posato nel proprio
giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della
pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una faina";
che l'art. 57 cpv. 1 RALCC, in
applicazione dell'art. 28 LCC, subordina in effetti "l'uso del fucile e
delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori"
all'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca;
che nondimeno – secondo l'art.
34 cpv. 4 LCC evocato nella decisione impugnata – "nelle immediate
adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la
cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno, secondo le
direttive del Dipartimento. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al
locale guardacaccia";
che, in concreto, dal fascicolo
processuale emerge come l'insorgente si sia per vero limitato a posare nel
proprio giardino privato – nelle immediate adiacenze della propria abitazione –
una trappola a trabocchetto per la cattura di faine suscettibili di recare
danno alla sua proprietà;
che siffatto agire rientra
pertanto nel campo d'applicazione specifico dell'art. 34 cpv. 4 LCC, norma la
quale – in deroga all'art. 57 cpv. 1 RALCC – autorizza ex lege l'uso di
trappole a trabocchetto nelle immediate adiacenze di stabili per la cattura di
animali selvatici non protetti che arrecano danno;
che in simili evenienze si
giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di
oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44
cpv. 2 LCC; 57 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Divisione dell'ambiente, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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