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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.160
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.160/KRM
12873/002
Bellinzona
2
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 5 maggio 2003 presentato da
_________, domiciliato
a _________,
contro
la decisione
25 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 3 giugno 2003 presentate
dalla Sezione della circolazione, ___________,
le contro-osservazioni 28
maggio 2003 della Polizia della Città di _________;
le osservazioni 29 agosto 2003
del ricorrente alle citate contro-osservazioni;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione 25 aprile 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di
fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr.
10.--., per i seguenti motivi:
"ha posteggiato il
veicolo _________ superando la durata di parcheggio
autorizzata."
Fatti accertati il 17 dicembre
2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene di avere pagato la
multa disciplinare tempestivamente.
C. La Sezione della
circolazione con scritto 3 giugno 2003 propone si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Il 17 dicembre 2002 è
stata inflitta a _________ _________ da parte della Polizia comunale di _________
una multa disciplinare di fr. 40.- ed è stato assegnato un termine di 30
giorni per il pagamento.
Questo termine è scaduto
infruttuoso il 16 gennaio 2003 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 5
febbraio 2003 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali
osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più
essere pagata nella procedura disciplinare essendo avviata la procedura
ordinaria.
- Nel frattempo, con
ordine bancario 2 febbraio 2003 (cfr. documento prodotto il 29 agosto 2003), _________
_________ ha fatto accreditare alla Polizia comunale di _________ la
somma di fr. 38.-.
Questo pagamento, oltre ad
essere di importo inferiore al dovuto e avere così creato difficoltà di
contabilizzazione (vedi lettera 28 maggio della Polizia di _________), è
tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.
Dopo il 16 gennaio 2003 la
multa non è più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di _________,
bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è
stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.
La multa inflitta,
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge, risulta pertanto non pagata.
Il ricorso va così respinto,
seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. art. 90 cifra 1 LCS, 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2003 è
respinto e la decisione impugnata confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________,
_________ _________, _________,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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