AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.16
Data decisione, Autorità:
23.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.16/rol
3971/010
Bellinzona
23
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003
presentato da
, _________ ()
difeso da: Avv.
_________ _________, _________
contro
la decisione
24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione
Camorino
viste le osservazioni 12 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 24 gennaio
2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente della
Polizia cantonale, posto di _________, del _________, cui ha
fatto seguito la rituale intimazione di contravvenzione _________ avverso
la quale il denunciato ha formulato sue osservazioni _________ negando
sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino, ha inflitto a _________ , _________ (),
una multa ammontante a Fr. 600.- (seicento) oltre alla tassa di giustizia di
Fr. 100.- (cento) e spese per complessivi Fr. 90.- (novanta) - la totalità dei
predetti importi essendo già stata prestata dal denunciato a titolo di deposito
cauzionale e versata al competente Ufficio cantonale di esazione, _________ -
per avere egli in data 28 luglio 2002 in territorio di _________,
località Via _________, circolando alla guida della vettura (D) NE-TE
215, eseguito il sorpasso di due ciclisti invadendo parzialmente la corsia di
contromano delimitata dalla linea di sicurezza e provocando conseguentemente la
collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC,
nonché dell’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 5 febbraio 2003, postulandone
l’annullamento per non avere egli commesso il fatto e, subordinatamente, in
applicazione della nota massima ‘in dubio pro reo’, dolendosi inoltre di una
carenza di motivazione nella decisione impugnata. Il ricorrente, infine,
avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr, ha prodotto
i documenti 1 - 5 (tra cui la documentazione fotografica, in fotocopia, del
luogo del sinistro) agli atti, postulando contestualmente l’assunzione di una
nuova prova, segnatamente quella del sopralluogo.
C.Con sue osservazioni 12.02.2003, il competente Dipartimento
propone per contro la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
D.Con comunicazione 31.07.2003, la scrivente Pretura ha
richiesto al ricorrente, non dimorante in Ticino, il versamento dell’importo
complessivo di Fr. 250.00 a titolo di garanzia per le tasse di giustizia con
l’esplicita comminatoria dell’irricevibilità del ricorso in caso di
inadempienza, quanto precede in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 LPContr. La
predetta somma è stata tempestivamente versata, da cui la necessità di chinarsi
nel merito della presente procedura ricorsuale.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente ha postulato, come detto, di procedere in questa
sede al sopralluogo della zona dell’incidente. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d). Nella fattispecie la nuova prova offerta, segnatamente il
sopralluogo, non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini
del giudizio, constatata in particolare la completezza degli atti di causa come
pure la esaustiva documentazione fotografica prodotta dal ricorrente medesimo.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
- Il ricorrente lamenta avantutto una carenza di
motivazione nella decisione impugnata, dolendosi in sostanza, ed
implicitamente, di una violazione del diritto di essere sentito. La portata del
diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali
di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve
comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. Fed.(DTF 121
I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 v Cost). Ora, la LPContr non contiene
nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di motivare le sue
decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate
disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante prassi il
diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale
comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata.
Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che in un altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad
un’istanza superiore: in altre parole, l’interessato, rendendosi conto dei
motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente.
L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve
essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e
degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 13 consid. 2c; 112 la 107
segg.).
4.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Dipartimento
ha sufficientemente motivato le proprie decisioni. Dopo avere esaminato gli
atti, l’autorità ha precisato che il denunciato, alla guida del veicolo (D)
NE-TE 215 nell’eseguire una manovra di sorpasso di due ciclisti, ha invaso
parzialmente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e ha
pedissequamente provocato la collisione con un motociclista sopraggiungente in
senso inverso, ritenendo contestualmente che le osservazioni presentate dallo
stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento,
valutandole purtuttavia nella commisurazione della sanzione pecuniaria
inflittagli. Seppur breve, questa motivazione appare sufficiente ai sensi
dell’art. 29 Cost. Fed. Non risulta d’altronde che l’insorgente sia stato
limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli
addebiti mossigli dall’autorità dipartimentale, tanto più che il competente
Dipartimento ha segnalato precisamente, richiamandoli, tutti gli articoli di
Legge applicabili alla fattispecie. Su questo punto il gravame si appalesa
dunque infondato.
5.La norma fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui
all’art. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite. L’utente della strada deve segnatamente osservare i
segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia,
laddove quelli hanno la priorità sulle norme generali, mentre queste hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1
LCS). In particolare, i veicoli devono circolare a destra (sulle strade larghe
nella metà destra) e devono tenersi il più possibile sul margine destro della
strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale (art. 34
cpv. 1 LCS), non essendovi tenuti però sulle strade convesse o comunque
difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile
e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono (art. 7
cpv. 1 ONC). Più specificamente, sulle strade dove sono tracciate le linee di
sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34
cpv. 2 LCS), il superamento di queste risultando esplicitamente vietato (art.
73 cpv. 6 lett. a OSS). Il conducente deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente
da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e
circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS) e deve poi
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non dovendo egli
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1
ONC).
6.Orbene, concretamente, il ricorrente contesta nel modo più
assoluto di avere superato la linea centrale di sicurezza, facendo rimarcare in
particolare come la larghezza del campo stradale in prossimità del luogo del
sinistro risultasse essere di ben 7 metri lineari (ciò che avrebbe permesso a
quest’ultimo di superare senza difficoltà gli antistanti velocipedi senza
dovere a tal scopo superare la predetta linea) e sostenendo che l’incidente sarebbe
in ogni caso avvenuto a ca. venti metri di distanza dal luogo dell’avvenuto
sorpasso (cfr. verbale di interrogatorio 28.07.2002, _________ _________).
Il centauro afferma altresì sostanzialmente il contrario, asserendo
segnatamente di essere stato travolto dalla vettura del ricorrente che sarebbe
stato in procinto di superare due ciclisti invadendo in tal guisa
(parzialmente) la corsia opposta (cfr. verbale di interrogatorio 29.07.2002, _________
_________).
7.Fronte alle predette (contrastanti) versioni, il teste _________
ha invece dichiarato che: ”Circolavo a bordo della mia bicicletta dalla
dogana di _________ in direzione di _________.
Circa un 200-300 metri dopo la _________ mi giravo per
controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e potevo
notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per lui
piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano” (cfr.
verbale di interrogatorio 2.08.2002).
8.A mente dello scrivente Giudice, la precitata testimonianza
appare estremamente chiara ed oggettiva e non può dare adito a
fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo
alla dignità probatoria di tale escussione testimoniale (la cosiddetta Beweiswürdigkeit),
come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed
attendibilità del teste, il quale oltretutto, a differenza del ricorrente, non
ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali (art. 307 CPS). Per il che, ben si può affermare che
il ricorrente (e l’istruttoria lo ha appunto accertato), in procinto di
superare due velocipedi, ha oltrepassato la linea centrale di sicurezza,
contravvenendo così, già di per sé, ai disposti di cui agli artt. 34 cpv. 2
LCS, 7 cpv. 1 ONC e 73 cpv. 6 lett. a OSS.
9.Appurato dunque che il ricorrente, in fase di sorpasso, ha
superato la linea di sicurezza (tale manovra risultando già di per sé punibile,
stante la sua pericolosità astratta: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario
LCS, 3.a ed. Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), nodo gordiano risulta
essere dunque la questione a sapere se l’accertato superamento della linea di
sicurezza abbia o meno provocato (nesso causale) la collisione con il centauro
sopraggiungente nella direzione (e corsia) opposta rispetto a quella del
ricorrente, il presente procedimento, in assenza di una prova apodittica,
rivestendo tutti i crismi di una procedura indiziaria.
Orbene, il teste _________, sulla cui credibilità già si è
detto in precedenza, ha affermato che: “Circolavo a bordo della mia
bicicletta dalla _________ di _________ in
direzione di _________. Circa un 200-300 metri dopo la dogana mi
giravo per controllare due ciclisti che seguivano me ad una ventina di metri e
potevo notare che vi era una vettura che li stava sorpassando, in una curva per
lui piegante a sinistra, invadendo parzialmente la corsia di contromano. Nello
stesso momento guardavo poi in avanti e notavo il sopraggiungere di un
motoveicolo, a velocità moderata, stimo circa 50 km/h. Poco dopo sentivo il
botto, mi voltavo, e notavo il motociclista che cadeva a terra. Posso precisare
che il centauro circolava regolarmente nella sua corsia” (cfr. verbale di
interrogatorio 2.08.2002). Quanto precede a conferma, fra l’altro, del fatto
che, perlomeno sino al momento dell’incrocio/passaggio sulle rispettive corsie
opposte tra il teste ed il centauro (situato a ca. 20 metri di distanza dai due
ciclisti oggetti del sorpasso da parte del ricorrente), quest’ultimo transitava
regolarmente e rispettando sostanzialmente tutte le regole in materia di
circolazione stradale, contrariamente a _________ _________ (la cui
credibilità, alla luce delle dichiarazioni del teste, appare quantomeno
vacillante e questo non solo in punto, come visto, alla questione relativa al
superamento della linea di sicurezza, ma anche in punto alla velocità del
centauro, valutata eccessiva dal ricorrente e sconfessata però dal teste _________)
che invadeva, in piena fase di sorpasso, la corsia di contromano.
Vero è che né il teste _________ né nessun altro ha assistito
alla scena dell’impatto vero e proprio, che, giocoforza e stando alle
fedefacenti dichiarazioni del teste, è comunque intervenuto alle spalle di
quest’ultimo e, di conseguenza, in uno ristretto spazio comunque non superiore
ad una ventina di metri (tale era la distanza tra il primo ciclista ed i suoi
immediati inseguitori sorpassati dal ricorrente, cfr. verbale interrogatorio
02.08.2002, teste _________), ma altrettanto vero è il fatto che, sia
come sia, Eckard Ritt, in fase di sorpasso e comunque a breve distanza dal
sopraggiungente centauro ed oltretutto in una zona stradale particolarmente
insidiosa (cfr. la documentazione fotografica agli atti), ha illegalmente (e
pericolosamente) superato la linea di sicurezza; per il che, considerato i
tempi di avvicinamento del centauro in senso contrario (cfr. teste _________,
verbale di interrogatorio 02.08.2002: 50 km/h, che già di per sé permettono
conseguentemente di ricoprire uno spazio di venti metri in meno di un secondo e
mezzo!) come pure quelli del ricorrente in senso inverso (cfr. verbale di
interrogatorio 28.07.2002, pag. 1: 50 km/h, con le stesse conseguenze di cui
sopra), questi, a mente dello scrivente Giudice, non avrebbe in alcun caso
avuto la possibilità di rientrare tempestivamente sulla propria corsia prima
dell’impatto, ben potendosi proprio per questo motivo situare la sua posizione
al momento dell’impatto ancora aldilà dell’oltrepassata linea di sicurezza
centrale.
In questo contesto il ricorrente ha poi sostenuto che :”In ogni caso
l’incidente è avvenuto dopo una ventina di metri dal sorpasso” (cfr. verbale di
interrogatorio 28.07.2002, pag. 2). Ma questa versione non collima per nulla
con quella (obbiettiva) fornita dal teste _________ e risulta essere
assolutamente contrastante con la tempistica degli avvenimenti: in altre
parole, se, a fase di sorpasso in essere, la distanza tra i superandi ciclisti
ed il teste risultava essere pari a venti metri lineari (cfr. verbale di
interrogatorio 2.08.2002, teste _________) e se l’impatto è
manifestamente sopraggiunto alle spalle del teste medesimo, e tenuto conto dei
brevissimi tempi di avvicinamento sia della vettura che della motocicletta (e
delle relative sensibili distanze percorse dalle stesse nel frattempo), risulta
allora impensabile che l’impatto, come sostenuto dal ricorrente, avesse potuto
verificarsi a buoni venti metri dal luogo del sorpasso già conclusosi.
Anche su questo punto le allegazioni del ricorrente si manifestano infondate
alla luce delle emergenze di causa.
Da ultimo, giova poi ricordare che se anche poi il centauro _________
avesse in qualche modo trasgredito all’ultimo minuto (recte: secondo(!),
stante l’esigua distanza rimanente tra il luogo dell’impatto e quello
dell’inizio di un eventuale comportamento scorretto da parte del centauro, che,
lo si ricordi, circolava regolarmente, e questo almeno sino all’altezza
dell’avvenuto incrocio sulla corsia direzionale opposta con il teste _________)
il codice stradale, andrebbe comunque ricordato espressamente che in campo
penale la colpa accertata dall’automobilista basta a farlo ritenere colpevole
non essendo determinate il fatto che possa sussistere una eventuale (e, del
resto, non accertata) concolpa concomitante imputabile al centauro, quanto
precede in virtù della nota massima del divieto di compensazione delle colpe
(DTF 105 IV 216).
Stante quanto precede, e malgrado la chiara presa di posizione del
ricorrente che nega ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al
di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che _________ _________,
eseguendo il sorpasso di due ciclisti ed invadendo così, come visto, la corsia
di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, ha conseguentemente
provocato la collisione con un motociclista regolarmente sopraggiungente in
senso inverso. Tale accertamento poggia sugli inequivocabili indizi di cui
sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione
logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto
precede, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto,
seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt. 3, 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cfr. 1 LCS, come pure gli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1
ONC, nonché l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, e, per la procedura, artt. 1 e segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 febbraio 2003 di _________
, _________ (), è respinto.
§ Di conseguenza, la risoluzione
no. _________ /_________ /_________ del _________
_________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino, è integralmente confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- e le spese per complessivi
Fr. 100.-, già coperte dall’anticipo versato e relative al presente
giudizio, sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso per
cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il
ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente
all’art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272
PP).
- Intimazione:
- Sezione della circolazione, Camorino
- Avv. _________ _________, _________
Il giudice: Il
Segretario assessore :
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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