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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.159
Data decisione, Autorità:
06.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.159/AMM
12198/009
Bellinzona
6
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 aprile 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n.
___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 13 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 febbraio 2003 in territorio di
___________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo ___________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che ___________ ___________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 aprile 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 13
maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione, avvenuto il 31 gennaio 2000, era scaduto nel gennaio 2002 (v.
rapporto di contravvenzione del 26 febbraio 2003), ossia un anno prima del
controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 febbraio 2003;
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere
quanto segue:
"Per motivi di inutilità
della macchina, durante il periodo 2001-2002 non è stato fatto il servizio di
gas scarico. La macchina una ___________ che il signor ___________ mi
ha obbligato di accettare. Rifiutando di pagarmi in contanti. Non c'era
un'altra alternativa, dovevo accettare la macchina se no niente. Durante il
colloquio con il signor ___________ mi è stato detto che era un affare,
prendere la macchina. Accettando l'offerta, ho preso la macchina con tutti i
suoi difetti, dovendo poi lasciarla ferma per più di un anno. La nostra situazione
finanziaria non ci permette di avere una macchina con delle spese così alte, riparazione,
collaudo, assicurazione, gomme.
Vi prego di capire il
motivo di questo ritardo, e in attesa di una vostra saggia decisione vi porgo i
miei distinti saluti";
che nella misura in cui
adombra eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente,
ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa;
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dal ricorrente non consentono – di per sé – di
discostarsi dalla sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che si ritiene nondimeno
opportuno, data in particolare la precaria situazione finanziaria allegata dal
ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, come pure soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ___________
___________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 100.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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