AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.156
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.156/pg
10812/007
Bellinzona
30
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 29 aprile 2003 presentato
da
___________, ___________,
contro
la decisione
4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ____________, ;
le controsservazioni della
Polizia comunale di ___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione 4 aprile 2003 ha inflitto a ___________ ___________ ___________ una
multa di fr.120.-,oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr.
20.-, per aver posteggiato la vettura ___________ dal 6.2 all'8.2.2003 in un
parcheggio limitato a 24h.
Fatti accertati l'8 febbraio
2003 in territorio di ___________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv.8 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ___________ ___________ ___________ si aggrava ora
davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver mai
ricevuto il rapporto di contravvenzione ed esclude di aver parcheggiato il suo
veicolo nelle circostanze indicate, ritenuto che la via ___________ è
un'indicazione generica e che in detta via non esistono parcheggi la cui durata
di sosta autorizzata è limitata a 24 h.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Per quanto attiene
all'intimazione del rapporto di contravvenzione si rileva che agli atti è
allegata la busta inviata al ricorrente per raccomandata dalla Polizia comunale
di ___________ in data 14 febbraio 2003, rimasta in giacenza presso l'ufficio
postale di ___________ per 7 giorni e - in quanto non ritirata - ritornata al
mittente in data 25 febbraio 2003; di conseguenza nell'evenienza concreta ci si
trova di fronte ad una valida notifica ai sensi di legge.
-
Le costatazioni del caso
in esame non sono state fatte da un solo agente, ma addirittura da due; esse
non possono essere il frutto della loro fantasia, in quanto, a differenza del
denunciato, non hanno alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti
alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed
amministrative.
L'indicazione
generica "via ___________ " non è un motivo per cui il rapporto di
contravvenzione deve essere annullato, dal momento che contiene tutti gli
elementi per la sua validità giuridica; infine si rileva che a differenza di
quanto sostenuto dal ricorrente, lungo via ___________ esiste un unico
parcheggio di durata limitata a 24 h, situato nei pressi del cimitero, come
peraltro è dimostrato dalle foto prodotte dagli agenti che hanno intimato la
contravvenzione.
-
A titolo abbondanziale
si rileva infine che il ricorrente,nonostante abbia chiesto una proroga dei
termini per presentare le sue osservazioni al rapporto di complemento 8 giugno
2003 della Polizia comunale di ___________, nulla ha intrapreso al riguardo
lasciando decadere infruttuosamente la possibilità di ulteriormente esprimersi
e spiegarsi in merito.
-
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra
1 LCStr e 48 cpv.8 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 29 aprile 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° ___________ /___________ del ___________ 2003 dalla Sezione
della circolazione, ____________,
-
La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________,
___________ ___________ ___________, ___________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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