Traffic fines confirmed for parking and access-sign violations

30.2003.153Altro tribunale6 ago 2003Dismissed

Sintesi

The Ticino Pretura penale rejected an appeal against two Sezione della circolazione decisions imposing traffic fines of CHF 140 each. The appellant had admitted the conduct but argued that business and practical circumstances justified it. The court held that the explanations did not amount to force majeure and did not excuse ignoring a general driving prohibition, parking on a sidewalk, entering a pedestrian zone, and parking where prohibited. Because the case was unusual, the court waived fees and costs for the appeal proceedings.

Regest

Art. 90 n. 1 LCS; disciplinary fines for traffic-sign violations: the court confirms fines where the driver does not dispute the material conduct but invokes personal or business reasons that do not reach the level of force majeure or other legally relevant excuse. In assessing such objections, the decisive factor is whether the factual elements of the contravention are established and whether the asserted circumstances can legally justify the breach; mere inconvenience, haste, organizational shortcomings, or commercial necessity are insufficient (consid. 2). Where the imposed amount corresponds to the applicable disciplinary fine schedule, the sanction is upheld. Exceptional circumstances may justify a waiver of court fees in the appeal proceedings (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.153

Data decisione, Autorità: 06.08.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.153/AMM 11995/009 11998/005

Bellinzona 6 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 aprile 2003 presentato da


__________, ___________

contro

le decisioni n. ___________ /___________ e ___________ /___________ del ___________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni del 20 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione n. 11995/009 dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 140.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 ottobre 2002 in territorio di ___________:

"alla guida del veicolo ___________ [una ___________ ___________] non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni' e posteggiava su un marciapiede";

che la medesima autorità, con decisione n. ___________ /___________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima sanzione e i medesimi oneri processuali per i seguenti fatti accertati il 17 ottobre 2002 in territorio di ___________:

"alla guida del veicolo ___________ non osservava il segnale 'zona pedonale' e posteggiava in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio";

che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 2a cpv. 1bis, 18 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSS;

che ___________ ___________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 23 aprile 2003 in cui postula l'annullamento dei querelati giudizi;

che nelle sue osservazioni del 20 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per le infrazioni oggetto dell'attuale procedimento, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari ( ___________) prevede sanzioni pecuniarie di fr. 100.– (inosservanza del segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni), fr. 40.– (parcheggio su un marciapiede), fr. 100.– (inosservanza di un segnale di zona pedonale) e fr. 40.– (parcheggio in luogo vietato);

che l'insorgente non nega di avere contravvenuto alle predette disposizioni, ma fa valere quanto segue:

– "con la presente vi spiego cosa è successo in data 02.10.2002 [episodio sfociato in una multa poi commutata in ammonimento dalla polizia comunale] e 12.10.2002. Quando sono arrivato in via ___________ il mio parcheggio dell'ex Hotel ___________ era occupato, quindi dato che avevo la spesa per il ristorante Il ___________ ho parcheggiato proprio di fronte, sono andato a scaricare la merce e sono tornato indietro. Mi scuso per queste due infrazioni con la promessa che non succederanno mai più" (osservazioni del 23 ottobre 2002, cui il ricorso rinvia);

– "in riferimento alla procedura di multa disciplinare del 17 ottobre 2002 le spiego il motivo della mia infrazione: ho appena aperto il ristorante al ___________ e purtroppo l'organizzazione non è ancora impeccabile. Quel giorno a pranzo abbiamo finito il pane, sono dovuto andare di corsa a comperarlo e dato che diluviava sono andato fino al ristorante con la macchina, sono salito e quando sono sceso c'era già la multa. Con la promessa che un caso del genere non si ripeterà più la saluto cordialmente" (osservazioni del 24 novembre 2002, cui il ricorso rinvia);

che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del proprio agire, tuttavia, non configurano lontanamente cause di forza maggiore, né giustificano altrimenti le violazioni dei segnali di divieto generale di circolazione nelle due direzioni, di parcheggio su un marciapiede, di circolazione in zona pedonale e di divieto di parcheggio commesse dall'interessato;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 140.– per le infrazioni perpetrate il 12 ottobre 2002 (inosservanza del segnale di divieto generale di circolazione e parcheggio su un marciapiede), così come una sanzione di pari importo per quelle risalenti al 17 ottobre 2002 (inosservanza dei segnali di zona pedonale e di divieto di parcheggio);

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e le decisioni impugnate confermate;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 2a cpv. 1bis, 18 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

  2. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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