Fine for mobile phone use while driving annulled

30.2003.140Altro tribunale4 ago 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A driver appealed a CHF 100 traffic fine for allegedly using a mobile phone without hands-free equipment while driving. The Pretura penale held that police reports do not enjoy an automatic presumption of truth and freely assessed the evidence. Because the appellant's version and supporting written statement created persistent doubt, the court found the offence not sufficiently proven. It therefore upheld the appeal, annulled the traffic authority's decision, and ordered that no fees or costs be charged.

Massima Omnilex

Art. 31 cpv. 1 LCS; art. 3 cpv. 1 ONC; proof of a traffic offence and evidentiary value of police reports. Police findings do not benefit from an automatic presumption of truth or probative force. The deciding authority must freely assess their credibility in light of the entire record and the objections raised by the fined person. If, after such assessment, doubts remain as to whether the contravention is established, the accused must be acquitted and the sanction annulled (consid. on proof and free appreciation of evidence).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.140

Data decisione, Autorità: 04.08.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.140/AMM 11121/003

Bellinzona 4 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 aprile 2003 presentato da


___________, ___________ (rappresentato dalla ___________ protezione giuridica, ___________)

contro

la decisione n. /_ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni del 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in territorio di Lugano:

"ha circolato con il veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 aprile 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 29 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il veicolo targato ___________ impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione e alle contro-osservazioni stese dalla polizia cantonale);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di non essere circolato il 30 settembre 2002 con la vettura indicata nel rapporto di contravvenzione (___________, guidata quel giorno dalla figlia), ma con l'altra vettura in suo possesso (una ___________ targata ___________: osservazioni del 10 dicembre 2002 e del 22 gennaio 2003 cui rinvia il ricorso, pag. 2 nel mezzo);

che, sempre stando all'interessato, all'ora indicata nel rapporto di contravvenzione egli si trovava "da un cliente in un'altra parte della città", circostanza confermata dalla dichiarazione scritta resa dallo stesso cliente il 14 aprile 2003 allegata al ricorso);

che il ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia cantonale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, raffrontando le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente circolato con il proprio veicolo impiegando un cellulare durante la guida;

che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della testimonianza scritta allegata al gravame, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – ___________ protezione giuridica, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offencemobile phoneevidence assessmentpolice reportdoubtfine annulmentcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic appeal was admissible under the procedural rules

Decisione estratta

The court had jurisdiction, the appellant was entitled to appeal, and the filing was timely; the case could be decided on the file.

Motivazione estratta

Admissibility followed from Art. 4 LPContr, and decision on the record was allowed under Art. 12 LPContr.

Questione giuridica chiave

Whether the accused had committed the alleged traffic offence

Decisione estratta

The court was not convinced that the appellant had driven the vehicle while using a mobile phone; in case of persistent doubt, he had to be acquitted of the allegation.

Motivazione estratta

Police findings are not automatically presumed true. Comparing the police statement with the appellant's account and supporting written testimony, the court remained in doubt, especially since the traffic authority did not contest the appeal further.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and expenses should be charged

Decisione estratta

No court fees or costs were charged.

Motivazione estratta

Because the appeal was upheld and the contested decision was annulled, the court waived procedural charges.

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