Appeal against traffic fine upheld due to prior payment

30.2003.139Altro tribunale18 lug 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Pretura penale decided an appeal against a CHF 100 traffic fine for a vehicle tire without sufficient anti-skid tread. The respondent authority itself acknowledged that the appellant had already paid the disciplinary fine in time. The court held that a new sanction for the same offense and time period was barred, invoking ne bis in idem. It therefore upheld the appeal, annulled the departmental decision of 4 April 2003, and ordered no court fees or costs.

Massima Omnilex

Art. 4 et 12 LPContr; ne bis in idem in disciplinary contravention proceedings: where the addressee proves that the disciplinary fine was already paid, a renewed imposition of the same pecuniary sanction for the identical offense and period is excluded. The appeal court may decide on the basis of the file when the relevant facts are undisputed and, if the authority concedes the procedural error, annul the challenged decision and dispense with costs in accordance with the loss principle (consid. 4-6).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.139

Data decisione, Autorità: 18.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.139/ROC/MAM 11027/010

Bellinzona 18 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il Segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 15 aprile 2003 presentato da


___________, ___________

contro

la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni 29.04.2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, ___________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.Con decisione 4 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 10.02.2003 della Polizia comunale della Città di ___________ e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 11.11.2002 e avverso il quale il ricorrente, neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 13.01.2003, ha formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a ___________ ___________, ___________, una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli nel mese di novembre 2002, a ___________, località ___________ ___________, messo in circolazione il veicolo ___________ avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, come pure degli artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, ___________ ___________ è insorto con tempestivo ricorso 15 aprile 2003, postulandone l’annullamento. Egli sostiene in particolare di avere già a suo tempo ottemperato al proprio obbligo di pagamento, riconoscendo così implicitamente la propria colpevolezza in punto alla commessa infrazione di cui sopra, più nulla essendo pertanto dovuto.

3.Con sue osservazioni 29.04.2003, il competente Dipartimento, avvedendosi di una disattenzione commessa durante l’iter procedurale, ha postulato l’accoglimento del gravame ed il pedissequo annullamento della decisione impugnata, riconoscendo in particolare il fatto che il ricorrente avesse già tempestivamente pagato la multa disciplinare in oggetto.

4.La competenza di questo Giudice, la legitimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

5.Nel merito, appare senz’altro manifesta l’incongruenza venutasi a creare nella presente fattispecie, il ricorrente avendo chiaramente adempiuto al proprio obbligo di pagamento della predetta sanzione pecuniaria (cfr. quietanza no. 18084 prodotta dal ricorrente, avvalsosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr), non potendosi pertanto procedere ad una nuova sanzione nei confronti dello stesso per l’identico reato avvenuto nell’identico periodo di tempo, quanto precede alla luce della nota massima dottrinale e giurisprudenziale “ne bis in idem”.

6.Stante quanto precede, il ricorso deve senz’altro essere accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza.

per questi motivi visti gli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV, artt. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2003 di ___________ ___________, ___________, è accolto.

§ Di conseguenza la decisione dipartimentale 4 aprile 2003 della Sezione della Circolazione, ___________, è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________,

___________ ___________, ___________,

Il giudice: il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic fineprior paymentne bis in idemannulmentcourt costscontravention proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic fine was admissible despite the appellant's prior payment of the disciplinary fine.

Decisione estratta

The appeal was admissible and the sanction could not be imposed again because the fine had already been paid; a new penalty for the same offense and period was excluded under ne bis in idem.

Motivazione estratta

The court accepted the respondent's acknowledgment that the appellant had timely paid the fine. Since payment had already been made for the same infraction, a second sanction for the identical conduct was impermissible.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged.

Decisione estratta

No court fees or costs were levied.

Motivazione estratta

As the appeal was upheld, the appellant was granted relief from fees and costs under the principle of loss allocation.

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