AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.135
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.135/ROC/MAM
11102/005
Bellinzona
18
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 14 aprile 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione
4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni 23.04.2003
presentate dalla Sezione della circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
4 aprile 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 17.02.2003
della Polizia Comunale della Città di __________ e relazionato ad un
procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in
data 13.12.2002 cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato entro il
termine di riflessione di 30 giorni, l’importo della multa - la rituale
intimazione della contravvenzione in data 20 gennaio 2003 e avverso la quale il
ricorrente ha formulato proprie osservazioni 30.01.2003, respingendo
sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, __________ ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 80.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per
essersi egli in data 13 dicembre 2002 alle ore 10.50 in territorio di __________,
località __________ __________, fermato con il veicolo __________ sulla
superficie laterale contigua a un passaggio pedonale. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli artt. 37 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS come pure dell’ art.
18 cpv. 2 lett e ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorto con tempestivo
ricorso 14 aprile 2003, postulandone l’annullamento e adducendo in particolare
a motivazione il fatto di essersi unicamente arrestato per un lasso di tempo di
circa due minuti - nelle circostanze di cui sopra e a mero scopo professionale
in quanto tassista - dopo le linee pedonali, non potendo fare altrimenti a
causa dell’integrale occupazione della zona carico-scarico sita direttamente
fronte all’albergo da cui sarebbero fuoriusciti i di lui clienti, quanto
precede allo scopo di permettergli l’entrata nel medesimo per avvisare gli
stessi del suo arrivo. Il ricorrente postula infine l’assunzione di nuove
prove, segnatamente l’escussione testimoniale di tale sig.ra Norma Setz.
C. Con sue osservazioni
23.04.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del
gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in
diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente postula, come visto, l’assunzione di una prova
nuova. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno
ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi
di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 4a,
122V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie la nuova prova offerta non
appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli
atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel
merito.
3.Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare,
dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o pericolo alla circolazione. Se
possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, è
vietato fermarsi volontariamente sui passaggi pedonali e lateralmente sulla
superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno
di cinque metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede
contiguo (art. 18 cpv. 2 lett. e ONC).
4.La ragione del predetto divieto è insita nella protezione dei
pedoni, i quali, nell’atto di attraversare la carreggiata, usufruendo, appunto,
delle apposite linee pedonali, abbisognano ai fini della loro sicurezza ed
incolumità della maggior visuale possibile; visuale, che, in caso di sosta di
qualsivoglia tipo di veicolo in zone contigue, potrebbe anche essere
(parzialmente) offuscata, derivandone conseguentemente un potenziale rischio
accresciuto per l’integrità fisica delle stesse persone, attorno alla cui
protezione ruota del resto l’intera Legislazione in materia di circolazione
stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
5.In concreto, il ricorrente ammette senz’altro di essersi
fermato dopo le linee pedonali, dimenticando però il fatto che, come detto, la
fattispecie oggettiva dell’infrazione da lui commessa appare senz’altro
manifestamente ed integralmente adempiuta, dacché , come riferito poc’anzi, non
solo risulta reprimibile dalla Legislazione in materia, l’arresto di un veicolo
sui passaggi pedonali, ma pure quello sulla superficie contigua, in altre
parole, limitrofa e/o adiacente. Il ricorrente ha, sì, arrestato la propria
vettura dopo le predette linee pedonali, ma a distanza di sicurezza palesemente
insufficiente. Non vi è dubbio che quest’ultima evenienza si sia concretamente
verificata, il rapporto di un competente funzionario di polizia ben potendo del
resto considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del
contrario.
6.Ora, le predette giustificazioni addotte dal ricorrente non
possono trovare accoglimento. In primo luogo, circa il lasso di tempo
intercorso tra l’arresto della vettura sulla superficie laterale contigua al
passaggio pedonale in questione e la ripartenza dello stesso, e valutato dal
ricorrente in circa due minuti, va detto che tale tempistica non può essere
considerata ai fini di giudizio, poiché non costituente un requisito necessario
all’oggettivo adempimento dell’infrazione, ma da valutare semmai ed
esclusivamente nell’ottica della commisurazione della pena, di cui si dirà
ancora meglio in seguito. In secondo luogo, le motivazioni professionali
addotte dal ricorrente, seppur suscettibili di umana comprensione, non
rientrano nei motivi giustificativi (Rechtfertigungsgründe) previsti dalla
Legislazione - il ricorrente non potendo pertanto essere mandato esente da pena
- e vanno, anche in tal caso, valutati in un’ottica commisurativa (adeguata e
poco severa) della pena, tanto più che questi avrebbe potuto trovare una
differente zona di sosta e questo, a maggior ragione, se solo si pon mente al
fatto che, come si evince dal rapporto di contro-osservazioni 19.12.2002
redatto dalle forze inquirenti, a circa 20 metri (!) di distanza dall’albergo
vi sarebbe stata la possibilità per il ricorrente di usufruire di un’ulteriore
zona di carico-scarico, dove, a quel momento, esistevano degli stalli liberi.
7.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme
della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per
la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art.
102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a
fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice,
tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente della (parziale) ammissione
di colpevolezza del ricorrente circa la fattispecie oggettiva della predetta
infrazione, come pure della ragione professionale (e non ludica o quant’altro)
a motivo di tale infrazione, nonché delle peculiarità del tratto di strada in
questione (notoriamente rettilineo e tale da ridurre potenzialmente e di
conseguenza i rischi legati all’incolumità di eventuali pedoni e/o passanti) e
del breve lasso di tempo intercorso, appare d’uopo ridurre l’entità pecuniaria
della sanzione proposta nella decisione dipartimentale, l’importo della multa
inizialmente commisurato in nominali fr.80.- dovendosi pedissequamente
commisurare in Fr. 60.-. Tale importo risulta senz’altro confacentemente
proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al
grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge. Il ricorso va
pertanto parzialmente accolto come ai considerandi, con conseguente esenzione,
in applicazione del principio generale della soccombenza, dal pagamento di
tasse e spese giudiziarie di questa sede (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 37 cpv. 2, 90
cfr. 1 LCS, art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 14 aprile 2003 è
parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la multa
inflitta con decisione 4 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, __________, a __________ __________, __________
è ridotta a Fr. 60.- (sessanta).
-
Non si percepiscono né
tasse né spese di giudizio.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
__________ __________, __________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster