Appeal against parking fine dismissed and penalty confirmed

30.2003.132Altro tribunale17 set 2003Dismissed

Sintesi

The Pretura penale heard an appeal against a CHF 50 fine imposed for unlawfully using private land as a parking space. The appellant did not deny the conduct and asked for the sanction to be cancelled, citing personal circumstances and a short stop. The court held that the evidence supported the infringement, that the fine was proportionate and lawfully set, and therefore dismissed the appeal. Owing to the appellant's difficult financial situation, however, the court exceptionally waived the appellate fees and costs.

Regest

Art. 375bis and 375ter CPC; appeal against a fine for unlawful use of private land for parking. Where the infringement is not meaningfully contested and the record supports the violation, the appeal must be dismissed if the sanction lies within the statutory range and is proportionate to the gravity of the offence and the degree of fault (consid. 3-4). An appellant's difficult financial situation may exceptionally justify waiver of appellate costs, without affecting the merits of the fine (consid. 5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.132

Data decisione, Autorità: 17.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.132/AMM 9832/009

Bellinzona 17 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° aprile 2003 presentato da


__________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 5 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 3 febbraio 2003 in territorio di Lugano:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 3 febbraio 2003 agli atti);

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:

– causa mia separazione non ho ricevuto gli atti della presente infrazione; di fatto io abito temporaneamente in via __________.

– Mia moglie mi ha fatto pervenire unicamente la vostra risoluzione e il decreto di multa.

– Ho parlato con la direzione della Spett. __________, nella persona della signora __________, alla quale ho dichiarato di essermi recato sia agli sportelli della Banca __________ che nell'agenzia viaggi __________ __________, e cioè dagli inquilini del posteggio occupato.

– Per onore di verità ho però ammesso di essermi recato in un negozio di fronte per consegnare una busta; ho impiegato 5 minuti per questa operazione.

– La signora __________, molto gentilmente, ha compreso la situazione e si rimette a vostra disposizione.

Scusandomi dell'inconveniente sia con la Sua persona che con la signora __________, spero vogliate rinunciare al decreto citato;

che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 2 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – lo stesso denunciante ha rilevato che "il signor __________, gestore del __________ ha constatato l'autovettura parcheggiata per più di un'ora negli spazi destinati all'agenzia", sebbene "al momento della constatazione nei locali __________ non c'erano clienti";

che il denunciante, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente in una lettera del 5 maggio 2003 ("sono disoccupato e in attesa di divorzio"), pur non giustificando la riduzione di una multa di siffatta esiguità, induce questo giudice a soprassedere – in via eccezionale – al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

__________ __________, __________, Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

parkingprivate propertyfineproportionalitycost waiveradministrative appeal