Penalty annulled for company representation, guest-notification fine upheld

30.2003.127Altro tribunale10 lug 2003Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale partially upheld the appeal against two administrative fines imposed by the permits and immigration authority. It annulled the fine concerning the appellant’s alleged role in allowing a company to run a restaurant without the required authorization, holding that the company could not be punished as such and that the appellant was not shown to be an organ of the company. The court confirmed the CHF 300 fine for failing to notify police of five guests, finding the appellant personally responsible as manager. No court fees or costs were imposed for the appeal.

Massima Omnilex

Art. 66 LEsPub; corporate punishment and personal liability of corporate actors; a legal entity is not punishable absent an express statutory basis, and liability for conduct in the corporate sphere falls on natural persons acting as organs, including de facto organs when established by the record. Under Art. 53 cpv. 3 LEsPub and the notification rules of the DENot, the manager of a lodging establishment remains personally responsible for guest notifications; third-party conduct does not in itself diminish fault. A fine within the statutory range and proportionate to the gravity of the breach is confirmed (consid. on corporate capacity and on guest notification).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.127

Data decisione, Autorità: 10.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.126 30.2003.127

Bellinzona 10 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003 presentato da


________, ________ (difesa dall'avv. ________ ________, ________)

contro

le decisioni n. () /________ () ________ /____ del ____ 2003 emesse dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,

viste le osservazioni del 23 aprile 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione n. (___)/ del ___________ 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ___________ di ___________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia (fatti avvenuti a fine maggio/inizio giugno 2002);

che la medesima autorità, con decisione n. (___) _____/ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessata la medesima sanzione per avere consentito, quale rappresentante della ___________ Sagl, che tale società assumesse la gestione dell'omonimo esercizio pubblico, dal 30 maggio al 3 giugno 2002, sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi;

che tali risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot;

che ___________ ___________ è insorta contro tali decisioni con un unico ricorso del 7 aprile 2003 in cui postula "l'annullamento di una delle due multe" e "la riduzione dell'unica multa inflitta";

che nelle sue osservazioni del 23 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

che le domande della ricorrente intese a richiamare incarti relativi a un procedimento civile "___________ -___________ c/ ___________ a ___________ " e uno penale "promosso da ___________ a ___________ c/ avv. ___________ ___________ " non meritano accoglimento, tali atti istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;

che per l'art. 3 cpv. 1 lett. b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimen­tale di cui all'art. 28 LEsPub;

che giusta l'art. 53 cpv. 3 LEsPub il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è altresì responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia, secondo le modalità stabilite dagli art. 4, 10 e 13 DENot;

che l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub commina per le infrazioni alla legge e al regolamento una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, da un lato, per avere consentito – quale rappresentante della ___________ Sagl – che tale società assumesse la gestione dell'omonimo ristorante sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi (decisione n. () ___________ /);

che la ricorrente si duole al riguardo di come "la multa inflitta alla ___________ Sagl doveva essere emessa solo se gli amministratori della Sagl (avv. ___________ ___________ e dottor ___________ ___________) fossero stati al corrente del fatto e fossero stati per qualche verso coinvolti nell'irregolarità" (ricorso, punto 3);

che la ___________ Sagl, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas delinquere non potest: DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;

che quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);

che, in concreto, dall'estratto del registro di commercio della ___________ Sagl (reperibile sul sito ___________) risultano quali soli organi della società i gerenti indicati dalla ricorrente, ossia l'avv. ___________ ___________ e il dr. ___________;

che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare altrimenti la ricorrente quale organo della società, foss'anche solo di fatto, non bastando al riguardo che l'interessata si sia dichiarata "rappresentante" della società nei confronti dell'Ufficio dei permessi (cfr. il rapporto 2 luglio 2002 dell'isp. ___________ e il verbale d'interrogatorio allegato);

che su questo punto il ricorso si rivela di conseguenza provvisto di buon diritto;

che l'autorità di primo grado ha multato inoltre l'interessata per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ___________ di ___________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia (decisione n. () /___________);

che in proposito la ricorrente non nega l'infrazione rimproveratale, che considera tuttavia di "marginale importanza", essendo essa "stata indotta a concedere il pernottamento dal comportamento subdolo e malvagio della persona prestatasi ad agire per conto della signora ___________ a ___________, la quale ha agito con un comportamento altrettanto squalificante" (ricorso, punto 2);

che il possibile coinvolgimento di terzi nell'infrazione, contrariamente al parere della ricorrente, non consente tuttavia di sminuire le responsabilità personali della gerente nella violazione perpetrata alle già citate norme sulla notifica di ospiti;

che la multa inflitta alla ricorrente per siffatto reato è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che nella misura in cui conclude per "la riduzione dell'unica multa inflitta", il ricorso è destinato perciò all'insuccesso;

che l'esito del gravame giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio e all'attribuzione di ripetibili;

per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione n. () ___________ del ___________ 2003 è annullata, mentre la decisione n. () ___________ /___ dello stesso ___________ 2003 è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – avv. ___________ ___________, ___________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

administrative finesguest notificationmanager liabilitycorporate liabilityauthorizationproportionalityevidence request

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could be fined for allowing the company to operate the restaurant without the required permit

Decisione estratta

The fine on this point was annulled because the company itself lacked criminal capacity and no basis existed to punish it or the appellant merely as its 'representative'.

Motivazione estratta

Only natural persons acting as corporate organs can be punished for company-related omissions or acts, and the file did not show that the appellant was an organ, even informally.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was liable for failing to notify the police of five guests

Decisione estratta

The fine for the guest-notification breach was upheld.

Motivazione estratta

As manager of the lodging establishment, she was personally responsible for notifying guests; possible involvement of third parties did not reduce her responsibility, and the amount was proportionate and within statutory limits.

Questione giuridica chiave

Whether the request to obtain files from related civil and criminal proceedings should be granted

Decisione estratta

The request was denied because those records were not capable of affecting the outcome.

Motivazione estratta

The additional evidence was irrelevant to the legal issues decided in this appeal.

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