AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.119
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.119/ROC/MAM
9659/008
Bellinzona
19
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 1 aprile 2003
presentato da
________ ________, ________ ________
contro
la decisione
21 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione ________
viste le osservazioni 22 aprile 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, ________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
21 marzo 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia
comunale di ________ del 23.01.2003 - relazionato ad un procedimento di
multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data
7.01.2003, non essendosi ottemperato al pagamento della stessa entro il
previsto termine di riflessione di trenta giorni - regolarmente intimato al
ricorrente e avverso il quale questi ha formulato tempestive osservazioni
28.01.2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura
contravvenzionale) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ________,
ha inflitto a ________ ________ ________, ________ ________, una
multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data
20 novembre 2002 alle ore 07.55 antimeridiane, in territorio di ________,
località Via ________, circolato alla guida della vettura ________,
omettendo di osservare il segnale “divieto d’accesso” colà ubicato. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv.1, 90 cfr. 1
LCS, come pure dell’art. 18 cpv.3 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________
________ è insorto con tempestivo ricorso 1. aprile 2003, postulandone
l’annullamento, adducendo in particolare a motivo giustificativo dell’atto
illecito il fatto che, proprio quel giorno, egli, in qualità di
infermiere/stagiaire presso il Centro , Associazione per l’
e la ________ a domicilio del ________ ________ -________,
recavasi in quel di ________ per svolgere una serie di interventi a
domicilio presso persone malate e bisognose di cure, in particolare presso
un’utente domiciliata in Via ________, a poca distanza, dunque, dalla
precitata zona incriminata.
C.Con sue osservazioni 22.04.2003, il competente Dipartimento,
basandosi sulle precisazioni 16.04.2003 dell’allora preposto agente comunale
cpl ________ ed in applicazione dell’art. 10LPContr, si è formalmente
astenuto dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al
giudizio dello scrivente Giudice.
D.Con tempestive contro-osservazioni 21.07.2003, il ricorrente
ha nuovamente respinto ogni addebito di natura penale, affermando in
particolare di non avere commesso l’infrazione in questione, né per ciò che ne
è della fattispecie oggettiva né per quella soggettiva, e allegando di non
avere egli, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, transitato lungo
via ________, in prossimità del segnale di divieto d’accesso, ma di
avere altresì percorso un differente tratto stradale, segnatamente quello a
sfociare su Piazza ________, anziché Piazza ________,
quest’ultimo legalmente transitabile, la sanzione pecuniaria così inflitta non
potendo pertanto ritenersi giustificata né giustificabile.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. In questo contesto, i segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali. In particolare, il segnale “divieto d’accesso” -
come quello concretamente esistente in Via ________ e riconosciuto come
tale pure dal ricorrente - indica che nessun veicolo ha il diritto di passare,
ma che il traffico in senso inverso è autorizzato, mentre che all’altra
estremità della strada deve essere collocato un segnale indicante il “senso
unico”.
3.Nodo gordiano della fattispecie è dunque, in concreto e stante
le (nuove) affermazioni del ricorrente in sede di contro-osservazioni
21.07.2003, la questione a sapere se ________ ________, la mattina del
20 novembre 2002 alle ore 07.55, abbia o meno transitato con la vettura ________
in Via ________, ad ________, omettendo di rispettare il
segnale di divieto d’accesso ivi posto. Allo scrivente Giudice vengono da
ultimo sostanzialmente prospettate due (divergenti) versioni dei fatti.
Null’altro. Nulla più. Nessuna ulteriore prova sembrerebbe giungere in soccorso
a chi deve prolare il presente giudizio, il quale, stante la manifesta assenza
di una prova apodittica in un senso o nell’altro, deve giocoforza basarsi su di
un procedimento (e ragionamento) meramente indiziario.
4.Orbene, lo scrivente Giudice, per i motivi di cui si
dirà meglio qui appresso, ritiene di potere senz’altro respingere il gravame,
ritenuta segnatamente la presenza di una serie di indizi, tra cui le stesse
dichiarazioni (talora contraddittorie ed incoerenti) del ricorrente,
sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto
alla colpevolezza di quest’ultimo, quanto precede non violando, per costante
dottrina e giurisprudenza, il principio della presunzione d’innocenza scatente
dall’art. 32 Cost. Fed., nonché dall’art. 6 CEDU.
5.In primis, è avantutto bene rammentare che sustrato
alla base della decisione impugnata, risulta senz’altro essere quello del ben
noto principio dottrinale e giurisprudenziale della fedefacenza di un
rapporto redatto da un (competente) funzionario nell’esercizio delle proprie
funzioni, sempre da ritenersi e presumersi corretto e veritiero sino a
dimostrazione (non avvenuta) del contrario.
6.In secundis, è pur vero che il ricorrente, come visto,
adduce a motivo giustificativo dell’atto illecito, esigenze professionali
(dimostrate con la produzione della dichiarazione 27.12.2002 del responsabile
del Centro ________) le quali però, seppur suscettibili di umana
comprensione, non rientrano nei motivi giustificativi (Rechtfertigungsgründe)
previsti dalla legislazione - il ricorrente non potendo pertanto essere mandato
esente da pena - e vanno, se del caso, valutati in un’ottica commisurativa
della stessa, ritenuto in particolare che un (denegato) stato di necessità ex
art. 34 cfr. 2 CPS non solo non sarebbe comunque stato sufficientemente
sottomurato dal ricorrente (cui incombeva, almeno parzialmente, l’onere
probatorio in tal senso: cfr., per applicazione in via analogetica: SCHMID,
Strafprozessrecht, 2a. ed., Zurigo 1993, n. 282, pag. 80), ma neppure
sostanzialmente allegato.
7.In terzo luogo, ed indipendentemente da quanto precede, non vi
è chi non veda come sia proprio comunque il ricorrente medesimo, con le sue
esplicite e/o implicite constatazioni e allegazioni, a riconoscere l’infrazione
imputatagli. Egli, infatti, già in sede di osservazioni di data 28 gennaio
2003, dichiarava che la sua inosservanza del segnale di divieto di accesso per
i non residenti in Via ________, ad ________ (inosservanza,
dunque, ammessa e riconosciuta!), derivava da una necessità professionale di
questi e volta ad un intervento assistenziale presso un’utente del Servizio cui
il ricorrente faceva capo e residente, sempre ad ________, in Via ________.
Tali allegazioni sono state poi nuovamente riprese e riconfermate dal
ricorrente in sede ricorsuale. Unicamente in sede di contro-osservazioni 21
luglio 2003, il ricorrente, improvvisamente, nega di avere commesso
l’infrazione in esame, senza minimamente preoccuparsi di quanto (ripetutamente)
affermato (e ammesso) in precedenza, da cui la vacillante credibilità dello
stesso, il quale, incappando in tali crasse contraddizioni, ha palesemente
sconfessato ogni e qualsivoglia tentativo di giustificare l’illiceità del suo
agire, o, addirittura, di dimostrarne la sua assoluta e totale inesistenza.
8.In quarto luogo, e abbondanzialmente, il ricorrente neppure ha
ritenuto opportuno, al fine di sottomurare le proprie asserzioni, fare capo
all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi
avrebbe potuto proporre ulteriori eventuali mezzi di prova a suo sgravio. Ma
tant’é.
9.Per tutto quanto precede, il gravame si rivela dunque
infondato, l’infrazione (recte: omissione dell’osservanza del segnale “divieto
d’accesso”), essendosi manifestamente consumata. Orbene, giusta l’art. 90 cfr.
1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, é
punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il
Giudice in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i
medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS.
Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, ma in particolare dell’atteggiamento contraddittorio
tenuto dal ricorrente nel corso dell’intero iter procedurale come pure della
pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta
comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario
LCS, 3.a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro la
multa inflitta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di
giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90
cfr. 1 LCS, art. 18 cpv. 3 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 1 aprile 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è confermata
la multa di Fr. 100.- (cento) inflitta con decisione
21 marzo 2003 inflitta dalla Sezione della Circolazione, ________, a ________
________ ________, ________ ________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi Fr. 160.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ________,
________ ________ ________, ________ ________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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