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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.113
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.113/AMM
88/2003
Bellinzona
8
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 marzo 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ del __________ 2003 emessa dalla Divisione
dell'ambiente, __________,
viste le osservazioni dell'11 aprile
2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione
dell'ambiente, con decisione del
7 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per i seguenti
fatti accertati il 15 ottobre 2002 in territorio di __________:
"[ha] organizzato
l'acquisto e tentato, in unione ai signori __________ __________ e
__________ __________, la messa in libertà senza la necessaria
autorizzazione, di 22 fagiani di piano, a scopo venatorio";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26,
41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 marzo 2003 in cui postula
una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni
dell'11 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 6 cpv. 1 LCP i
Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un
biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente; nell'ambito delle
sue competenze, il Consiglio di stato – e per esso l'Ufficio caccia e pesca –
può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici qualora siano
adempiute le condizioni sancite dalla predetta norma federale (art. 26 LCC e 16
cpv. 1 RALCC); chi vuole mettere in libertà animali deve in ogni caso marcarli
e annunciarli (art. 8 cpv. 5 OCP);
che chiunque contravviene alle
predette disposizioni è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 18
cpv. 1 LCP e 41 prima frase LCC); il tentativo e la complicità sono anch'essi
punibili (art. 18 cpv. 2 LCP e 41 seconda frase LCC);
che la Divisione dell'ambiente
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "organizzato l'acquisto
e tentato, in unione ai signori __________ Codiroli e __________
__________, la messa in libertà senza la necessaria autorizzazione, di
22 fagiani di piano, a scopo venatorio";
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma insorge
contro "l'ammontare della multa che mi sembra sproporzionata per il
'solo tentativo' di effettuare un'azione permessa in tutt'Europa e qui negata
per motivi, per me, ritenuti non giusti e non solo da me" (ricorso,
primo paragrafo);
che l'interessato sottolinea
inoltre come "di fronte all'ordine di sequestro impartitomi dai 2
guardacaccia, ho dimostrato disponibilità riportando il corpo del reato da dove
era partito facilitando e togliendo dall'impaccio i funzionari che avrebbero
dovuto pensare, ed era obbligo loro, a sistemare questi fagiani scegliendo fra
il porli in voliere adatte non reperibili comodamente o a, come si dice in
dialetto, 'tirar loro il collo" (ricorso, secondo paragrafo);
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva
dell'infrazione da egli perpetrata alle norme sulla caccia, suscettibile –
stando alle constatazioni dell'autorità amministrativa di cui questo giudice
non ha motivo di dubitare – di comportare inevitabilmente la morte degli
esemplari destinati alla liberazione, "sia perché uccisi da cacciatori o
da predatori, sia a causa della mancanza di nutrimento e del freddo durante i
mesi invernali" (osservazioni dell'11 aprile 2003, pag. 1 in basso);
che neppure giova
all'insorgente prevalersi della mancata realizzazione del reato, ove appena si
consideri come – per sua stessa ammissione – il tentativo "è stato
frustrato dall'intervento dei guardacaccia" (osservazioni del 3 febbraio
2003, pag. 2 in alto), anziché dalla desistenza spontanea dell'interessato, il
quale insiste per di più nel ritenere "ingiusti" i motivi posti a
fondamento del divieto oggetto della contravvenzione (ricorso, a metà);
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, alla collaborazione prestata dall'insorgente
(ricorso, secondo paragrafo) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 1 e
2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________,
Divisione dell'ambiente, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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