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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.110
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.110/AMM
7338/090
Bellinzona
7
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 28 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
21 febbraio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2002 in territorio di __________:
"alla guida
dell'autoarticolato __________ e __________,
circolava sull'autostrada A2 e, nell'eseguire uno spostamento da destra verso
sinistra collideva con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di
sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1
ONC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 in cui postula
in sostanza una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
28 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4
LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe interrogare
sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso del 12 marzo 2003 essendo stato
spedito per raccomandata solo il 17 marzo successivo;
che la questione non merita
tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; egli deve rivolgere la sua attenzione
alla strada e alla circolazione, e non deve compiere movimenti che impediscono
la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC);
che giusta l'art. 34 cpv. 3
LCS il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere eseguito con un
autoarticolato "uno spostamento da destra verso sinistra collide[ndo] con
una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso";
che la decisione impugnata
poggia sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto di constatazione del 17
dicembre 2002, pag. 4 in basso):
"__________ che
circolava in corsia di marcia, invadeva parzialmente la corsia di sinistra,
mentre il __________ già si trovava in sorpasso, a circa metà
dell'autoarticolato. Proprio in quel punto, poco prima di un cantiere stradale,
sono posati due segnali di divieto di sorpasso per autocarri.
Ed è in quel mentre che __________,
non potendo terminare il sorpasso, dapprima entrava con le ruote di sinistra
nel terrapieno centrale, ed in seguito urtava leggermente di striscio, con la
parte anteriore destra (paraurti), il cassone portapalette del semirimorchio.
A seguito di ciò, mentre __________
rientrava a destra, il veicolo __________ si intraversava
e collideva frontalmente contro lo spartitraffico. Dopo l'urto andava in
testacoda, fermandosi sulla corsia di sorpasso. […]";
che il ricorrente non contesta
in sostanza i predetti accertamenti di polizia, ma chiede di rivalutare
l'entità della multa – ritenuta eccessiva – in considerazione delle circostanze
seguenti:
"[…] la macchina, la
quale mi stava sorpassando, era sovragiunta con velocità eccessiva, non ritengo
di aver tutte le torte nel accaduto. Percui Vi chiedo gentilmente, di voler
riesaminare il caso, prestando la dovuta attenzione al fatto sovracitato.
Inoltre vorrei farvi presente, che non ho mai avuto un altro incidente nella
mia lunga esperienza da autista";
che nella misura in cui adombra
eventuali responsabilità dell'automobilista il ricorso si palesa d'acchito
inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde
delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa;
che anche volendo ammettere,
per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile, l'insorgente non poteva
ragionevolmente escludere – dopo aver visto il veicolo nello specchio
retrovisore (verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2002, pag. 1 in basso) –
ch'esso circolasse oltre il limite consentito;
che, del resto, la velocità
dell'automobilista non è di rilievo ai fini del giudizio, se si pensa come –
stando ai predetti accertamenti di polizia – l'insorgente ha invaso la corsia
di sinistra mentre l'automobilista "già si trovava in sorpasso, a circa
metà dell'autoarticolato" (rapporto citato, loc. cit.);
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità
oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione
stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare
considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità
fisica delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale
dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e
90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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