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Numero d'incarto:
30.2003.104
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.104/AMM
86/2003
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 marzo 2003
presentato da
________ ________, ________
contro
la decisione n.
86________ del ________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente,
________,
viste le osservazioni del 10 aprile
2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione
dell'ambiente, con decisione del
7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per i seguenti fatti
accertati il 17 settembre 2002 in territorio di ________:
"[ha] omesso
d'iscrivere, immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo,
la data della cattura e la lunghezza delle corna di un camoscio femmina avente
corna inferiori ai 16 cm, nonché per avere iscritto dati inveritieri (maschio
anziché femmina)";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 11, 41, 44 cpv. 2 LCC e 29 lett. a RALCC;
che ________ ________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 marzo 2003 in cui chiede in
sostanza che sia pronunciato un ammonimento in luogo della multa;
che nelle sue osservazioni del
10 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 11 LCC il
cacciatore è tenuto, fra l'altro, a registrare la selvaggina da lui uccisa; la
norma è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve
iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il
giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie,
l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci;
che chiunque contravviene alla
legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza,
è punito con una multa fino a fr. 20 000.–;
che la Divisione dell'ambiente
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "omesso d'iscrivere,
immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, la data della
cattura e la lunghezza delle corna di un camoscio femmina avente corna
inferiori ai 16 cm, nonché per avere iscritto dati inveritieri (maschio anziché
femmina)";
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma ritiene
sufficiente "un giusto ammonimento, considerando che in fin dei conti
si tratta di omissioni o imprecisioni banali che non hanno alcuna relazione con
presunte intenzioni di sotterfugi.
In primo luogo dovute a situazioni
logistiche, spero comprensibili, di pericolo, disagio, stanchezza, emozione,
complicate, dovute tra l'altro anche all'età di otre 72 anni.
Onestamente e logicamente,
per la precisione, avrei controllato e completato o corretto le indicazioni con
dettagli eventualmente mancanti, con dovuta calma, in cascina, dopo il
necessario riposo.
Pertanto, rifiuto
l'ingiunzione di qualsiasi multa che non potrò pagare, ritenuto che al momento
sto già cercando di liquidare le rate concessemi per la precedente ingiusta
arbitraria multa inflittami prepotentemente, senza alcuna prova materiale,
l'anno prima, malgrado le mie relative giustificazioni";
che le argomentazioni
ricorsuali non bastano tuttavia a esimere l'interessato da ogni multa, ove appena
si consideri la gravità dell'infrazione ascrittagli – e di per sé non
contestata – tale da comportare finanche la privazione del diritto di cacciare
(cfr. TRAM, sentenza del 6 settembre 2002 nei confronti dello stesso
ricorrente, consid. 4, nel fascicolo della Divisione dell'ambiente);
che questo giudice ritiene
nondimeno opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata
dall'insorgente – ridurre l'importo della multa a fr. 100.–, come pure soprassedere
al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 11, 41 e 44 cpv. 2
LCC; 29 lett. a RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ ________
è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Divisione dell'ambiente, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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