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Numero d'incarto:
30.2003.103
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.103/AMM
8877/009
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 marzo 2003
presentato da
________, ________
contro
la decisione n.
________ /________ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, ________,
viste le osservazioni del 24 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 300.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati il 14 dicembre 2002 in territorio di
________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo ________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che ________ ________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 13 marzo 2003 in cui postula una
riduzione della multa;
che in uno scritto del 24
marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione era scaduto nel marzo 2002 (v. rapporto di contravvenzione del 23
dicembre 2002), ossia oltre otto mesi prima del controllo effettuato dalla
polizia cantonale il 14 dicembre 2002;
che la ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma ritiene
la multa eccessiva "in particolare tenuto conto del fatto che è la
prima volta che mi succede e, tenendo presente l'attuale precaria situazione
economica che rende veramente difficile arrivare alla fine del mese in
particolare per quelle famiglie come la nostra che deve mantenere dei figli
agli studi";
che la violazione ascritta
all'insorgente, non contestata, giustifica – di per sé – la sanzione inflitta
dalla Sezione della circolazione;
che, data la precaria
situazione finanziaria allegata dalla ricorrente, si ritiene nondimeno
opportuno ridurre la multa inflittale a fr. 100.–, come pure soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ ________
è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e
alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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