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Numero d'incarto:
30.2003.100
Data decisione, Autorità:
03.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.100/AMM
9169/008
Bellinzona
3
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003
presentato da
________ ________, ________
contro
la decisione n.
_/ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
________,
viste le osservazioni del 26 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________
una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 dicembre 2002
in territorio di ________:
"alla guida della
vettura ________, circolava nell'abitato di ________ a velocità
eccessiva (circa 85 km/h) nonostante il vigente limite segnalato di 60 km/h";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a
cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che ________ ________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 nel quale
contesta l'entità dell'eccesso di velocità e conclude – quanto meno
implicitamente – per una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i
veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per
essere circolato "a velocità eccessiva (circa 85 km/h) nonostante il
vigente limite segnalato di 60 km/h" (decisione impugnata, con rinvio alle
contro osservazioni del 18 gennaio 2003 della polizia comunale);
che il ricorrente ammette di
avere superato il limite di velocità consentito, ma nega di essere "transitato
oltre i 75 km/h" (v. osservazioni dell'8 gennaio 2003 alla polizia
comunale, richiamate nel ricorso);
che l'accertamento della
velocità di un veicolo può essere esperito anche in assenza di un apparecchio
ufficialmente preposto a tale scopo, per esempio mediante la constatazione
oculare di agenti di polizia o altro mezzo idoneo;
che, ciò posto, nulla induce in
concreto a dubitare della velocità stimata in 85 km/h dagli agenti denuncianti
(rapporto di contro osservazioni citato, pag. 1 a metà), tanto meno se si
considera come entrambi sono "operatori Radar e di conseguenza vista la
nostra esperienza in questo campo, possiamo confermare con certezza la velocità
stimata" (rapporto citato, pag. 1 in basso);
che del resto, anche volendo
per avventura ammettere la velocità evocata dall'insorgente di 75 km/h, la multa
inflittagli di fr. 200.– appare finanche lieve, ove si pensi che l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (________) commina,
per un eccesso di velocità in abitato da 11 a 15 km/h, una multa disciplinare
di fr. 250.–;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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