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Numero d'incarto:
30.2002.81
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.81/AMM
02
2424/690
Bellinzona
5
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 dicembre 2002
presentato da
_________ _________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione
del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, _________;
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________
_________ collabora dal _________ _________ 2001 con la società _________
_________ _________ _________ SA (ora _________ _________ _________ SA)
con sede a _________, incaricato di acquisire nuovi clienti e di
assistere allo sviluppo del servizio. In esito a un'indagine esperita dalla
polizia cantonale agli inizi del 2002, su richiesta della Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, è emersa una possibile violazione della legge sulla dimora
e il domicilio degli stranieri, per avere _________ _________ "svolto
attività lucrativa abusiva, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per 3 volte alla
settimana al massimo e dalle 2 alle 4 ore ogni volta – pari a 7 settimane, presso
gli uffici della Società _________ _________ _________ _________ SA di _________
_________ _________ _________ _________, senza alcuna autorizzazione della
polizia degli stranieri" (rapporto di polizia del 5 aprile 2002, pag. 1
nel mezzo).
B. Invitato a esprimersi in
merito a tali risultanze istruttorie, in una lettera del 23 settembre 2002 _________
_________ ha negato in sostanza ogni addebito e ha concluso per l'abbandono
del procedimento contravvenzionale o quanto meno – in subordine – per la
condanna a una multa non superiore a fr. 300.–. Con decisione del 15 novembre
2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto
all'interessato una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–.
C. _________ _________ è
insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 3 dicembre 2002 nel
quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato
giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la
risoluzione impugnata. Il 2 e il 10 gennaio 2003 il ricorrente ha inoltrato due
nuovi memoriali, che non sono stati oggetto d'intimazione.
Considerando in diritto:
-
La competenza del
giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile. I nuovi memoriali presentati dall'interessato il 2 e il 10
gennaio 2003 sono per converso inammissibili, la procedura per le contravvenzioni
non conferendo alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di
allegati. Del resto le osservazioni dipartimentali del 10 dicembre 2002 non
contengono novità tali da giustificare l'inoltro di una replica. Si aggiunga,
per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall'insorgente in siffatti memoriali
non appaiono suscettibili – comunque sia – d'influire sull'esito del ricorso.
-
Il ricorrente postula
l'assunzione di nuove prove e chiede inoltre di essere sentito personalmente.
Ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la
facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre
rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle
prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie
le nuove prove offerte – così come l'audizione personale dell'insorgente – non
appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio,
gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso
nel merito.
-
L'autorità di primo
grado ha giustificato la multa inflitta al ricorrente, adducendo che
l'interessato "ha lavorato in qualità di consulente informatico, dal
1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, a favore della
ditta _________ _________ _________ _________ SA, _________, sprovvisto
del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che [gli] consentisse
di svolgere detta attività" (risoluzione impugnata, con rinvio al rapporto
di contravvenzione del 18 settembre 2002). La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 Rast-CE/AELS.
-
Il ricorrente non nega
di aver collaborato con la _________ _________ _________ _________ SA
nel periodo indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si
è … svolta esclusivamente in Italia, ovvero in Lombardia, Piemonte, Veneto e
Emilia Romagna" (ricorso, pag. 2 in basso). È vero, soggiunge
l'interessato, ch'egli si è recato alcune volte presso gli uffici della società
a _________. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto, a suo dire, per motivi
di lavoro. Il ricorrente esclude in definitiva che la sua attività configuri
una violazione della normativa sugli stranieri. Donde il postulato annullamento
della decisione impugnata.
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza
(art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo
bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla
ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non
domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio
della necessaria autorizzazione.
-
In concreto, dalla
deposizione resa dal ricorrente davanti alla polizia cantonale si evince quanto
segue (verbale del 26 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 5 aprile
2002):
"Ho iniziato a
collaborare con [la _________ _________ _________ _________ SA], a tempo
pieno, il 1.12.2001.
In pratica, le mie mansioni,
considerato che trattasi di una nuova società, sono quelle di acquisire nuovi
clienti in Italia e assistere allo sviluppo del servizio.
Per il momento l'attività
viene svolta solamente in Italia, vale a dire in Lombardia – Piemonte – Veneto
– Emilia Romagna. […]
Confermo nuovamente che la mia
attività per la società succitata si svolge unicamente in Italia. Devo dire che
per 3 volte alla settimana al massimo, dove mi soffermo in media dalle 2
alle 4 ore ogni volta, vengo negli uffici di _________ _________
_________ , per le istruzioni e relazioni di lavoro, come per
presentare quanto io eseguo e produco all'estero. In questi uffici, non ho
uno spazio di lavoro a mia disposizione e vedo il signor _________ _________
_________ una volta alla settimana al massimo, visto che lui è soventemente
[] assente all'estero, per motivi di lavoro. Di regola sono i
suoi assistenti che mi riferiscono cosa devo fare e che io presento il
rendiconto della mia attività all'estero. […]".
Lo stesso insorgente riconosce
pertanto che, pur svolgendo le sue mansioni per la _________ _________
_________ _________ SA in prevalenza all'estero, egli si reca regolarmente
a Lugano (fino a tre volte la settimana, per una durata da 2 a 4 ore) allo
scopo di ricevere istruzioni e rendere conto della propria attività in Italia.
Ciò posto, l'istruzione del collaboratore e la presentazione da parte di costui
delle prestazioni svolte rientrano senz'altro nella nozione di "attività
dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata
dall'art. 6 OLS. Il ricorrente contesta invero "quanto unilateralmente
verbalizzato dal sgt. _________ _________, il quale … ha di fatto anticipato
abusivamente e arbitrariamente un giudizio" (ricorso, pag. 6 in alto, con
riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La critica non riguarda
tuttavia le predette dichiarazioni dell'insorgente in merito allo svolgimento
della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale, a
pag. 4 in basso (cfr. anche pag. 5 in fondo).
- In simili
circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia
effettivamente infranto l'art. 3 cpv. 3 LDDS, il che giustifica la condanna
inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste
dall'interessato. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _________ _________, per il tramite dell'avv. _________
_________, _________;
– avv. _________ _________, _________;
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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