Speeding conviction annulled for lack of proof

30.2002.79Altro tribunale6 giu 2003Granted

Sintesi

The Ticino Pretura penale upheld the appellant's challenge against a circulation authority decision that had fined him CHF 240 for speeding. The court held that the police file did not prove an excess of speed at the relevant point, since the appellant's statements did not establish his speed after the 60 km/h sign and his later remarks were too imprecise. The appeal was therefore allowed, the contested decision annulled, and no costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 22 cpv. 1 OSS; art. 90 n. 1 LCS; proof of speeding and evidentiary sufficiency: a conviction for speeding requires evidence showing the speed actually driven at the relevant location and time. Statements that refer to a higher speed on an earlier stretch of road do not suffice if they do not establish the speed after the speed-limit sign. Where the evidence leaves open whether the tolerated margin or tachometer deviation explains the apparent excess, the offense is not proven and the sanction must be annulled (consid. 2). Under cantonal procedural law, costs follow the losing party, but no costs need be charged to an authority acting within its official functions; party compensation is unavailable absent a legal basis (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.79

Data decisione, Autorità: 06.06.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.79/AMM 27334/904

Bellinzona 6 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 novembre 2002 presentato da


_________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 5 dicembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 240.–, senza prelevare oneri processuali, per i seguenti fatti accertati il 1° luglio 2002 in territorio di _________:

"alla guida della vettura TI _________, circolava nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente […]

L'infrazione imputata (eccesso di velocità) è documentata dal verbale d'interrogatorio del ricorrente stesso […]";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 novembre 2002 nel quale chiede, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la richiesta di nuove prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato a "una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h";

che il ricorrente si duole di come l'autorità di primo grado abbia travisato le sue dichiarazioni rese dinanzi alla polizia: egli avrebbe affermato bensì di circolare a circa 80/90 km/h, ma solo sul rettilineo e non in prossimità della curva dov'era segnalato il limite di 60 km/h, velocità a suo dire rispettata (ricorso, in particolare pag. 5 in alto);

che l'interessato, in effetti, si è così espresso davanti alla polizia cantonale:

"Viaggiavo sul rettilineo che da _________ porta verso _________, ad una velocità che valuto a circa 80/90 km/h. Giunto all'entrata della frazione di _________, dove la strada compie un dosso ed una leggera curva verso la mia sinistra, improvvisamente mi sono trovato la mia corsia di marcia ostruita da una vettura …" (verbale del 6 luglio 2002 allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in basso);

che a ragione il ricorrente sottolinea come dalle evocate dichiarazioni non sia possibile desumere la propria andatura dopo il segnale indicante il limite di 60 km/h, posto alla fine del rettilineo (cfr. rapporto di complemento del 28 settembre 2002, pag. 2 a metà);

che, riguardo al luogo del sinistro, l'insorgente ha affermato invero come "la mia velocità in quel frangente era di poco superiore al consentito ma in ogni modo non di molto e sinceramente non so precisare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo);

che neppure tale affermazione consente però di ravvisare un'infrazione a norma degli art. 4a ONC e 22 cpv. 1 OSS, ove appena si consideri la possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la velocità effettiva, così come la deduzione del noto margine di tolleranza;

che, in definitiva, dal fascicolo processuale non risultano elementi probatori atti ad addebitare al ricorrente un qualsiasi eccesso di velocità;

che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non è il caso tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________ _________,


– Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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