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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.78
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.78/AMM
26417/909
Bellinzona
6
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ dell'_________ _________ 2002
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha
inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i
seguenti fatti accertati il 9 luglio 2002 in territorio di _________:
"Alla guida del veicolo TI _________ non osservava un
segnale luminoso";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 novembre 2002 nel quale
chiede l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 27
novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase
OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 250.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato per non avere osservato – il 9 luglio
2002, alle ore 7.45 – un segnale luminoso situato in via _________ _________
a _________ (decisione impugnata, con rinvio alle
contro-osservazioni presentate il 14 agosto 2002 dalla Polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo in sostanza come alla data e
ora indicate dagli agenti egli non poteva trovarsi nel luogo dell'infrazione;
che a sostegno della sua tesi
l'insorgente rileva di essere giunto quel giorno in ufficio solo alle 8.27
(doc. B allegato al ricorso) – ossia tre quarti d'ora dopo la contestata
infrazione – e di essere quasi certamente transitato da un'altra strada, avendo
egli trascorso "buona parte del mese di luglio" nella propria casa di
vacanza in valle _________ (ricorso, pag. 2 in alto);
che l'interessato ne desume un
errore di lettura del numero di targa da parte degli agenti denuncianti e conclude
per l'annullamento della contravvenzione;
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare
osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che neppure questo giudice,
dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento
che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________ _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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