Fine reduced for irregular management of night club

30.2002.76Altro tribunale2 giu 2003Partially Granted

Sintesi

The appellant challenged a sanction imposed by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione for having managed a nightclub irregularly and without the regular presence required of the manager. He admitted the infringement but requested a lower fine due to his personal and family situation. The Pretura penale held that the violation was serious and that the original fine was justified in principle, but it exceptionally reduced the penalty from CHF 950 to CHF 500. It also waived court costs for the appeal proceedings. The lower authority's costs remained in place.

Regest

Art. 81 RLEsPub; irregular management of a public establishment without the regular presence of the gerente is a serious infringement because the manager is responsible for the proper functioning of the establishment and for public order. Even where the sanction is justified in principle, personal and financial circumstances may exceptionally justify mitigation of the fine. Where the appeal is only partly successful and the penalty is reduced for equitable reasons, the appellate authority may waive court costs for the review proceedings (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.76

Data decisione, Autorità: 02.06.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.76/AMM 02 218/809

Bellinzona 2 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. ()_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–, per avere svolto – dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo 2002 – "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________, _________ ";

che _________ _________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia portata";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________ ", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);

che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:

"Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);

che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;

che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno – in via eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950.– a fr. 500.– e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad _________ _________ è inflitta una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.– e alle spese di fr. 40.–.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

_________ _________, _________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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