Parking ban violation not proven; appeal upheld

30.2002.68Altro tribunale2 mag 2003Granted

Sintesi

The Pretura penale of Ticino upheld the appeal against a circulation authority decision fining the appellant CHF 50 for allegedly using a prohibited private parking area. Although a photograph showed the car partly on a shaped surface and partly on asphalt, the file did not establish where the boundary between the relevant parcels lay. Because it could not be proven that the vehicle was parked on forbidden land, the judge acquitted the appellant of the allegation, annulled the administrative decision, and ordered that no fees or costs be collected.

Regest

Art. 375bis–375ter CPC; proof of unlawful parking on a posted private lot: where the file does not allow the court to determine with sufficient certainty that the vehicle was parked on the prohibited parcel, the allegation is not established and the sanction must be annulled. The posted ban and the complaint procedure under Art. 375ter CPC do not dispense with proof of the decisive territorial element; unresolved doubts as to the boundary between adjacent parcels operate in favour of the accused (consid. 3–5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.68

Data decisione, Autorità: 02.05.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.68/AMM 14020/905

Bellinzona 2 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 luglio 2002 presentato da


_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ _________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 21 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 giugno 2002, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 9 maggio 2002 in territorio di _________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2002 in cui chiede l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato [la particella n. _________ RFD di _________ appartenente alla denunciante _________ _________ SA] debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era parcheggiata sul fondo n. _________ della denunciante, ma sulla particella n. _________ proprietà di terzi;

che a sostegno della sua tesi la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il proprio veicolo (doc. B);

che in uno scritto del 18 ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul terreno di proprietà _________ _________ (zona _________); la zona di asfalto (strada di accesso alla _________ _________) è di proprietà _________ _________ SA e quindi zona di divieto";

che la fotografia evocata dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie asfaltata;

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il confine tra i fondi n. _________ e _________ sia effettivamente posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella asfaltata;

che, ciò posto, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

_________ _________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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