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Numero d'incarto:
30.2002.67
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.67/AMM
271/2002/043
Bellinzona
7
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 luglio 2002
presentato da
_________ _________, _________
(rappresentata
dalla _________, _________ & _________ SA, _________)
contro
la decisione
del 28 giugno 2002 emessa dal Laboratorio cantonale, _________,
viste le osservazioni del 22 luglio
2002 presentate dal Laboratorio cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il Laboratorio cantonale,
con decisione del 28 giugno 2002, ha inflitto a _________ _________ –
direttrice della _________ _________ SA – una multa di fr. 2000.–, oltre agli
oneri processuali, per i seguenti motivi:
"sugli infusi ottenuti
da 4 prodotti a base di canapa della _________ SA (… da noi prelevati il
17.4.02) è stato riscontrato il superamento del valore limite per il
delta-9-tetraidrocannibinolo, […] le ispezioni del 6.5.02 e 7.5.02 … hanno evidenziato
nell'azienda _________ SA l'assenza di un sistema di autocontrollo atto a
garantire costantemente la conformità dei prodotti, […] la designazione
specifica dei prodotti tè alla canapa _________, tè alla canapa _________ e tè
alla canapa _________ _________, in base alla composizione dichiarata, non sono
conformi alle disposizioni in materia di caratterizzazione del prodotto";
che la decisione è stata resa
in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 10 cpv. 1, 15, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2
cpv. 1, 17, 20 e 324 ODerr; 2 cpv. 4 e 6, lista 4 OSoE; 11 ORI;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 luglio 2002 in cui chiede in
sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
22 luglio 2002 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la ricorrente si duole
preliminarmente di come il Laboratorio cantonale abbia emesso la decisione
impugnata nei suoi confronti, anziché contro la _________ _________ SA di cui
l'interessata sarebbe una semplice dipendente (ricorso, punto 4);
che al riguardo l'autorità di
primo grado rileva come "la decisione di multa è stata emessa nei confronti
della signora _________ _________ in qualità di direttrice della ditta
_________ _________ SA, funzione che risulta chiaramente ricoprire sia dai
verbali di ispezione che dalla corrispondenza inviata dalla ditta" (osservazioni
del 22 luglio 2002, pag. 2 in fondo);
che chiunque contravviene alla
legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) è
punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– (art. 48 cpv. 1
LDerr);
che se l'infrazione è commessa
nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si
applicano alle persone fisiche che l'anno commessa, rispettivamente alle
persone (padrone d'azienda, datore di lavoro, mandante o persona rappresentata)
che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico,
omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante
ovvero di paralizzarne gli effetti (art. 6 cpv. 1 e 2 DPA, cui rinvia l'art. 49
LDerr);
che se la multa applicabile
non supera i fr. 5000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo
l'art. 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena
si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece,
condannare al pagamento della multa la persona giuridica (art. 7 cpv. 1 DPA,
cui rinvia l'art. 49 LDerr);
che, in concreto, la decisione
impugnata è stata emessa nei confronti della ricorrente – stando all'autorità
di primo grado – poiché essa risulta direttrice della società in seno alla
quale sono state riscontrate le già citate contravvenzioni alla normativa
federale sulle derrate alimentari;
che l'estratto del registro di
commercio inerente alla _________ _________ SA (consultabile sul sito
www._________.ch), riporta in effetti la ricorrente in qualità di direttrice
con firma individuale della predetta società;
che l'interessata non risulta
tuttavia – per ciò solo – colpevole delle infrazioni perpetrate nell'ambito
dell'azienda, ove appena si consideri che gli art. 698 segg. CO non annoverano
il direttore fra gli organi di una società anonima;
che invano si cercherebbe per
il resto nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di
considerare la ricorrente quale organo di fatto della società, né tanto meno di
addebitarle le infrazioni riscontrate per averle commesse personalmente (art. 6
cpv. 1 DPA) o per avere omesso di impedire reati di terzi a norma dell'art. 6
cpv. 2 DPA;
che, in simili circostanze,
questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia
personalmente commesso le violazioni rimproveratele, ragion per cui essa va
prosciolta da ogni addebito;
che il ricorso, fondato, deve
quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 48 cpv. 1 e 49 LDerr;
6 seg. DPA; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, presso la _________ SA, _________,
– _________, _________ & _________ SA, _________,
– Laboratorio Cantonale, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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