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Numero d'incarto:
30.2002.62
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.62/AMM
02
199/802
Bellinzona
26
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
() _________ _________ / del _________
_________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 10 ottobre
2002 presentate Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, con
decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere permesso alla _________ Sagl,
in qualità di socio e gerente con firma individuale della società, di assumere
dal 1° maggio 2000 "la gestione della _________ _________, c/o _________
_________ a _________ (mappale ) e conferire la
gerenza del ritrovo alla signora _________ - _________,
senza possedere alcuna autorizzazione" (decisione impugnata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione del 13 dicembre 2001);
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 28, 66 LEsPub; 78 e 79 RLEsPub;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 settembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 1 lett.
b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in
possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28
LEsPub;
che per l'art. 66 cpv. 1 prima
frase LEsPub, le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono
punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore,
il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2
lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere permesso
alla _________ Sagl, in qualità di socio e gerente con firma individuale
della società, di assumere dal 1° maggio 2000 "la gestione della _________
_________, c/o _________ _________ a _________ (mappale )
e conferire la gerenza del ritrovo alla signora _________ -
_________, senza possedere alcuna autorizzazione";
che il ricorrente non contesta
la commissione del reato da parte della società; sottolinea tuttavia la propria
estraneità ai fatti, avendo egli "rivestito la carica di gerente della
società, ma unicamente ai sensi del CO, e non sicuramente quale gerente"
giusta la legge sugli esercizi pubblici (ricorso, pag. 1 in basso), essendo
egli "fiduciario-commercialista e non di sicuro persona attiva nell'ambito
del settore della ristorazione" (pag. 2 a metà) e non essendo egli "a
conoscenza nemmeno del fatto che ha portato a questo decreto di multa"
(pag. 2 in alto);
che l'insorgente,
contrariamente al suo parere, non è stato multato quale "gerente" nel
senso della normativa sugli esercizi pubblici né tanto meno per le sue
qualifiche professionali, bensì nella sua veste di organo della _________ Sagl
(v. rapporto di contravvenzione: "in qualità di socio e gerente con firma
individuale della società");
che al riguardo – come
giustamente rilevato dall'autorità di primo grado – la _________ Sagl,
come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa ("universitas
delinquere non potest": DTF 97 IV 203); una persona giuridica è
punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA)
o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella
specie;
che quando un'infrazione è
commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche
che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV
172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);
che in concreto il ricorrente non
nega di essere stato, all'epoca dei fatti, socio gerente con firma individuale
della _________ Sagl (cfr. anche estratto del registro di commercio nel
fascicolo processuale), ragion per cui egli risponde – come organo – delle
infrazioni commesse dall'azienda;
che non giova altresì
all'interessato prevalersi di non avere avuto conoscenza dei fatti ascritti
alla _________ Sagl, ove appena si consideri che – nella sua qualità di
gerente della medesima – egli avrebbe dovuto quanto meno vegliare al rispetto
delle norme legali da parte della società;
che le censure sollevate dal
ricorrente sono destinate quindi all'insuccesso;
che la multa inflitta è, per
altro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 28 e 66 LEsPub; 78
seg. RLEsPub; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
_________ _________, c/o _________ _________ SA,
_________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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