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30.2002.60 ΓÇó Fine for irregular management of a public establishment upheld
30.2002.60Altro tribunale17 feb 2003Dismissed
The Pretura penale of Bellinzona dismissed an appeal against a decision of the Sezione dei permessi e dell'immigrazione that had fined the appellant CHF 500 for irregular and inconsistent management of a public establishment. The appellant essentially admitted the infringement but asked for annulment or at least a substantial reduction, invoking the transitory nature of the situation and the absence of prior offenses. The court held that the irregular absence of the manager was serious because of the manager's responsibility for proper operation, clientele, and public order, and found the fine proportionate. The appeal was dismissed and CHF 100 in court fees and costs were charged to the appellant.
Art. 81 RLEsPub; administrative fine for irregular management of a public establishment; proportionality of sanction. The regular presence of the manager is a core duty linked to the proper functioning of the establishment and to the protection of clientele and public order. A breach may be sanctioned even if the irregularity is temporary and even absent prior infractions. The reviewing court will uphold the fine where it is commensurate with the gravity of the breach and the offender's fault and remains within the statutory limits (consid. 2-4). Costs follow the defeat of the appeal under Art. 15 LPContr.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.60
Data decisione, Autorità: 17.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.60/AMM 02 76/806
Bellinzona 17 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002 presentato da
_________, _________ (rappresentata dalla Fiduciaria _________ SA, _________)
contro
la decisione n. () / del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 15 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________";
che contro tale risoluzione _________ _________si aggrava davanti a questo giudice, chiedendo "che la multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________", essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 23 agosto 2001);
che la ricorrente ammette in sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";
che l'insorgente sottolinea altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una sensibile riduzione della multa;
che la violazione perpetrata dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;
che ciò vale a prescindere dal carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;
che la multa inflitta risulta quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Fiduciaria _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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