AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.59
Data decisione, Autorità:
13.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.59/AMM
02
34/808
Bellinzona
13
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 aprile 2002
presentato da
_________ _________, _________
(patrocinata
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
(______)________ / del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 24 aprile
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________
_________ è amministratrice unica della società _________ SA, con sede a
_________, la quale è gestore del Bar _________ di _________. Il 1° giugno 2001
la _________ SA ha assunto _________ _________ quale gerente dell'esercizio
pubblico, con un salario lordo di fr. 3200.– mensili.
B. In esito a un'indagine
esperita dalla polizia cantonale alla fine di agosto del 2001, è emersa una possibile
violazione della legislazione sugli esercizi pubblici a carico del gestore – e
per esso dell'amministratrice _________ _________ – per avere permesso ad
_________ _________ di svolgere una gerenza di 3–4 ore giornaliere in assenza
di un regolare piano di lavoro. Il 6 settembre 2001 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha quindi intimato la contravvenzione all'interessata,
invitandola a formulare eventuali osservazioni.
C. In una lettera del 14
settembre 2001 _________ _________ ha comunicato all'autorità amministrativa
"che il gerente signor _________ _________, come da allegato piano
settimanale, svolgerà le 8 ore di attività regolarmente. Sarà nostra premura
fare in modo che lo stesso rispetti le ore giornaliere e i compiti a lui
attribuiti come da regolamento, nel caso contrario provvederemo in merito".
Con scritto del 17 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha dato atto dell'estensione dell'orario di lavoro del gestore, ma ha rilevato
ch'egli continuava a svolgere un'altra attività quale fiduciario, contravvenendo
all'art. 82 cpv. 1 RLesPub.
D. Il 21 settembre 2001
_________ _________, munitasi nel frattempo di un patrocinatore, ha chiesto all'autorità
amministrativa di "riesaminare il caso alla luce dell'art. 84 cpv. 1 lett.
a RLEsPub che prevede che il gerente può svolgere un'altra attività
contemporaneamente alla gerenza in caso di piccoli esercizi". In una
lettera del 26 settembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
richiamati gli art. 39, 62 e 84 RLEsPub, si è dichiarata "d'accordo che la
gerenza del ritrovo continui con il signor _________ _________", riservando
nondimeno "l'eventuale emissione del decreto di multa". Con decisione
del 28 marzo 2002 la stessa autorità ha inflitto ad _________ _________ una
multa di fr. 700.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e
le spese di fr. 40.–.
E. _________ _________ è
insorta contro la predetta risoluzione con un ricorso del 15 aprile 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 24
aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere
il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha giustificato propria decisione adducendo che l'interessata,
"in qualità di rappresentante della _________ SA, ha permesso al signor
_________ _________, gerente dell'esercizio pubblico, di svolgere una gerenza
irregolare e incostante del Bar _________ a _________. Il signor _________
_________ è presente nell'esercizio pubblico per un numero insufficiente di ore
giornaliere e non si occupa dei compiti a lui attribuiti dalle vigenti disposizioni"
(risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 6
settembre 2001). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 53, 66
LEsPub, 81 e 82 RLEsPub.
-
La ricorrente non nega
di aver impiegato un gerente – fino al mese di settembre del 2001 – per 3–4 ore
giornaliere, né tanto meno ch'egli svolgesse un'altra professione in qualità di
fiduciario. L'interessata si duole tuttavia che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione abbia omesso di considerare la già citata lettera del 26
settembre 2001 con cui l'autorità di primo grado, accertata la natura di
"piccolo esercizio" del bar in rassegna, ha "formalmente
riconosciuto l'idoneità del signor _________ a svolgere la sua funzione di
gerente … pur esercitando anche un'altra attività" (ricorso, pag. 3 in
alto). L'esperienza professionale di quest'ultimo, sempre stando l'insorgente,
assicura per di più "una gestione esemplare del Bar _________ che pochi
altri esercizi pubblici possono vantare" (ricorso, pag. 3 in fine). Donde il
postulato annullamento della decisione impugnata.
-
Il gerente è
responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon
costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1
LEsPub). Con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio
sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale,
i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc.
(art. 81 RLEsPub). Le modalità relative alla presenza del gerente
nell'esercizio pubblico sono fissate dal regolamento, a norma del quale egli è
tenuto – per principio – a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico
esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 53 cpv. 2 LEsPub, con
rinvio all'art. 82 cpv. 1 RLEsPub). Nel caso di un piccolo esercizio giusta
l'art. 39 RLEsPub, il gerente è nondimeno abilitato a svolgere un'altra
attività contemporaneamente alla gerenza (art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub). Per
l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni
sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–. Sono punibili, fra
gli altri, il gestore e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub).
-
In concreto, dalla
deposizione resa da _________ _________ davanti alla polizia cantonale si
evince quanto segue: "Dal 10 giugno 2001 sono gerente del Bar _________ di
_________ di cui gestore è la signora _________ _________ domiciliata a
_________. […] La mia presenza attualmente presso l'esercizio pubblico è di circa
3 o 4 ore, essendo la proprietaria e la sorella … presenti tutta la giornata.
[…] sono indipendente e svolgo un'attività di fiduciario commercialista che mi
permette una elasticità e flessibilità di tempi di lavoro e quindi la
possibilità di seguire per un periodo limitato la gerenza del bar …"
(verbale del 30 agosto 2001, pag. 1, allegato al rapporto di polizia dello
stesso giorno). La stessa insorgente non nega del resto – come detto (sopra,
consid. 3) – di aver impiegato un gerente con un'altra attività lucrativa e a
tempo parziale, quanto meno fino al mese di settembre del 2001 (lettera 14
settembre 2001 dell'interessata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
cfr. anche ricorso pag. 3). Essa adduce però che, come avrebbe riconosciuto
l'autorità amministrativa nella nota lettera del 26 settembre 2001, il gerente
poteva svolgere un'altra attività in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 84
cpv. 1 lett. a RLEsPub per i "piccoli esercizi" giusta l'art. 39
RLEsPub. Rettamente l'istanza inferiore sottolinea tuttavia, nelle osservazioni
del 24 aprile 2002, che l'avallo di cui allo scritto del 26 settembre 2001
riguarda solo la facoltà per il gerente di svolgere un'altra attività, non la
presenza limitata dell'interessato nel bar, cui la ricorrente aveva già posto
rimedio (cfr. la sua lettera del 14 settembre 2001 e l'allegato piano di
lavoro). Ciò premesso, la possibilità per _________ _________ di mantenere una
doppia occupazione a norma dell'art. 84 cpv. 1 lett. a RLEsPub non lo esimeva
certo dall'obbligo di assicurare una presenza costante nel bar, per vigilare
sul "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista,
curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela,
l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc." (art. 81 RLEsPub, che
concreta il principio sancito dall'art. 53 cpv. 1 LEsPub). Né giova alla
ricorrente adombrare garanzie fornite dall'autorità amministrativa riguardo
all'esito della procedura di contravvenzione, ove appena si consideri che la
Sezione – nella sua lettera del 26 settembre 2001 – aveva espressamente
riservato "l'eventuale emissione del decreto di multa" (doc. citato,
pag. 2 in alto).
-
Dato quanto precede,
l'autorità di primo grado ha ravvisato a ragione una violazione degli art. 53 LEsPub,
81 e 82 RLEsPub, per avere l'insorgente consentito ad _________ _________ –
fino al mese di settembre 2001 – di "svolgere una gerenza irregolare e
incostante del Bar" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione di
contravvenzione del 6 settembre 2001). Quanto all'entità della multa, essa risulta
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve
di conseguenza essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 53, 66 LEsPub, 81 e 82
RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le spese
per complessivi fr. 300.– sono posti a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster