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Numero d'incarto:
30.2002.56
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.56/AMM
02
1863/603
Bellinzona
25
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002
presentato da
_________ _________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
__________ /_ del _________ _________ 2002 emessa dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni dell'8 luglio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che l'Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ – direttore della _________
_________ _________ SA – una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 60.–, per avere "impiegato in qualità di
consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni
circa, il cittadino straniero _________ _________, 1960, sprovvisto del
permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione
citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 16 aprile 2002);
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni
dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che le richieste di prova
formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali
della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni
caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;
che l'Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come
detto, per avere egli impiegato come consulente commerciale un cittadino
straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;
che l'insorgente contesta
l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – come il lavoratore in
rassegna non ha fornito alcuna consulenza alla società _________ _________
_________ SA, bensì alla _________ _________ _________ con sede in _________,
la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in
particolare punto 2 in fondo);
che, in concreto, dal rapporto
di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il lavoratore avrebbe invero
"prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun
compenso",
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere
che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________
_________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;
che, in simili circostanze,
questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia
effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli
dev'essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, fondato, deve
quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni
ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 , 23 cpv. 6
LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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