AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.54
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.54/AMM
02
1767/609
Bellinzona
10
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 giugno 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ / del _________ _________
2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Bellinzona,
viste le osservazioni del 19 giugno
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. __________ ________,
agendo quale organo della società _________ _________ SA di _________,
ha fatto capo come prestatario di manodopera a _________ _________ –
cittadino italiano con permesso stagionale alle dipendenze della ditta _________
_________ Sagl – da marzo a luglio 2001 per complessive 4–6 settimane.
Il 18 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha intimato
a _________un rapporto di contravvenzione, invitandolo a formulare
eventuali osservazioni.
B. In una lettera del 19
aprile 2002 quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che il lavoratore non è
mai stato alle dipendenze della _________ _________ SA, ma della _________
_________ Sagl cui è stato richiesto sulla base di un contratto orale di
prestito di manodopera. Ne ha dedotto, l'interessato, che "la
responsabilità nella fattispecie [fosse] del datore di lavoro e non di
terzi". Con decisione del 31 maggio 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha nondimeno inflitto a _________ _________ una multa
di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–.
C. _________ _________ è
insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 10 giugno 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 19
giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere
il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
L'insorgente sottolinea
preliminarmente che la decisione impugnata menziona l'art. 44 Rast, che
"non risulta tra le leggi" (ricorso, pag. 1 in fondo). Ora, il
"Rast" configurava fino al 4 luglio 2002 il regolamento cantonale
della legge di applicazione alla legge federale in materia di persone
straniere, il cui art. 44 è stato sostituito il 5 luglio 2002 – nei rapporti
con i cittadini europei – dall'art. 38 del "regolamento della legge di
applicazione alla legge federale in materia di persone straniere concernente i
cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla
libera circolazione delle persone" (Rast-CE/AELS, RL 1.2.2.1.1). Secondo
tale disposizione l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, per quanto non diversamente disposto, emette giusta l'art.
23 cpv. 6 LDDS le contravvenzioni relative alle infrazioni alle norme in
materia di persone straniere. Ciò posto, nulla osta all'esame del ricorso nel
merito.
-
La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, a sostegno della propria decisione, ha addotto che
l'interessato ha "impiegato in qualità di operaio (termine generico), dal
mese di marzo 2001 circa al mese di luglio 2001, per complessive 4/6 settimane,
il cittadino straniero _________ _________ , 1963, sprovvisto del
permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione
impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 18 aprile 2002).
Sempre stando all'autorità di primo grado, "è considerato datore di lavoro
in materia di polizia degli stranieri, indipendentemente dai rapporti
contrattuali, anche colui che usufruisce di fatto delle prestazioni. La ditta
che occupa materialmente manodopera temporanea è quindi considerata quale
datore di lavoro. Essa può pertanto occupare uno straniero sottoposto al
controllo unicamente se questo è stato autorizzato a svolgere l'attività dalla
competente autorità. Quanto indicato in sede di giustificazione permette
unicamente di accordare una congrua riduzione sull'importo" (decisione
impugnata, nel mezzo).
-
L'insorgente ribadisce
quanto affermato nelle osservazioni del 19 aprile 2002, ossia che il lavoratore
in rassegna non è mai stato alle dipendenze della _________ _________ SA,
ma della _________ Sagl cui è stato richiesto sulla base di un
contratto orale di prestito di manodopera. Egli considera dipoi abusivo,
illegale e irragionevole parificare il prestatario di manodopera al datore di
lavoro, ciò che per una ditta "con 15 persone differenti all'anno in
prestito e altre 50 persone da ditte in subappalto" rende sproporzionato
l'onere di controllare la regolarità dei permessi di ogni singolo lavoratore.
L'insorgente ravvisa per finire una disparità di trattamento nel fatto che alla
ditta _________ _________ Sagl non sarebbe stata inflitta alcuna
sanzione per il caso in esame, circostanza che a parere dell'interessato
sarebbe riconducibile a "una svista da parte di chi ha avviato la
procedura, dimenticando inoltre il presunto principale responsabile (datore di
lavoro effettivo)" (ricorso, pag. 2 in fine). Donde il postulato
annullamento della decisione impugnata.
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata
attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente
dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente
qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o
all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o
all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita di un
permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase
OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le
contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la
multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da
ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano
dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno
2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione
delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino
europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al
beneficio della necessaria autorizzazione.
-
In concreto il
ricorrente non nega di aver fatto capo alle prestazioni di un lavoratore
straniero non autorizzato per svolgere tale occupazione, né fa valere – per avventura
– di aver creduto per errore nella regolarità della sua situazione. Egli si
limita invece, come detto, a contestare l'applicazione della normativa sugli
stranieri ai prestatari di manodopera proveniente da altre ditte. Se non che,
l'attività svolta dal lavoratore per il prestatario di manodopera rientra senz'altro
nella nozione di "attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno" enunciata dal già citato art. 6 OLS. Né le circostanze del caso
concreto evocate nel ricorso esimevano l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli
dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare un lavoratore soltanto se al beneficio di
un "permesso di dimora che lo autorizzi a ciò", tanto meno se si considera
come il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Non è
dato altresì a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe impedito al
lavoratore in rassegna di farsi rilasciare un permesso che gli consentisse di
prestare i suoi servizi, fra gli altri, anche per il ricorrente. Per quel che
riguarda infine l'evocata disparità di trattamento con la _________
_________ Sagl, dalla copia del permesso stagionale allegata al ricorso
(doc. D) si evince come il lavoratore fosse autorizzato a lavorare per quest'ultima
ditta, la quale – sotto questo profilo – non ha dunque contravvenuto alla
normativa sugli stranieri. La doglianza si rivela pertanto d'acchito sprovvista
di buon esito.
-
In simili circostanze
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione
impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti fissati dalla legge. Del resto, l'autorità di primo grado
ha tenuto conto delle circostanze particolari evocate nelle osservazioni del 19
aprile 2002 per "accordare una congrua riduzione sull'importo" della
multa (risoluzione impugnata, nel mezzo). Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 150.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster