Employer fined for hiring foreign workers without authorization

30.2002.49Altro tribunale28 feb 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona dismissed an employer's appeal against a cantonal immigration authority decision fining him CHF 800 for employing two Portuguese seasonal workers as cheesemakers without the necessary work authorization. The appellant argued that the administrative decision was insufficiently reasoned and that, given local alpine work arrangements, no real change of employer had occurred. The court held that the decision was adequately reasoned, that the statutory duty to verify authorization remained applicable, and that the fine was proportionate. It therefore confirmed the fine and imposed CHF 300 in court costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 10 cpv. 1 and art. 29 cpv. 1 OLS; liability of an employer who engages a non-domiciled foreign national without the permit authorizing the specific employment. A local practice of sharing workers among alpine operators does not dispense with the statutory duty to verify work authorization, nor does it replace the requirement of a permit for a change of employer or place of work. Under art. 23 cpv. 6 LDDS, negligent contraventions are punishable by fine, and the sanction is upheld where the infringement is established and the amount remains proportionate and within statutory limits. A decision is sufficiently reasoned if it identifies the facts, the legal basis, and the reasons for rejecting the party's explanations (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.49

Data decisione, Autorità: 28.02.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.49/AMM 02 1048/606

Bellinzona 28 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2002 presentato da


_______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto:

A. _______ _______ ha impiegato _______ _______ _______ e _______ _______ do _______ – cittadini portoghesi con permesso stagionale per un altro datore di lavoro – quali casari all'alpe _______ di _______ dal 20 giugno al 25 agosto 2001. Il 21 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha intimato a _______ _______ un rapporto di contravvenzione, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.

B. In una lettera del 15 gennaio 2001 (recte: 2002) quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che i lavoratori erano stati ingaggiati da _______ _______, gestore dell'alpe _______ e del caseificio di _______ _______, con l'intento di convogliare il personale anche sull'alpe _______ del quale egli era "boggese nella misura del 50%". A suo parere, non si poteva dunque parlare di un vero e proprio cambiamento di datore di lavoro, onde la richiesta di abbandonare il procedimento. Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 10.–.

C. _______ _______ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 14 maggio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, la riduzione della multa a fr. 100.–. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato in diritto:

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. L'insorgente si duole preliminarmente che la decisione impugnata non rechi "in maniera chiara il motivo della contravvenzione, la data della constatazione e nemmeno viene risposto in modo specifico alle osservazioni inoltrate dal ricorrente" (ricorso, pag. 1 in basso). Ne conclude che il giudizio impugnato dev'essere annullato per carenza di motivazione. La risoluzione del 19 aprile 2002 e l'intimazione di contravvenzione del 21 novembre 2001, cui la prima fa esplicito riferimento, precisano tuttavia che al ricorrente è stata inflitta una multa per avere "impiegato in qualità di casari, dal 20.6.2001 al 25.8.2001, i cittadini stranieri _______ _______ _______, 1969 e _______ _______ _______, 1963, sprovvisti del permesso … che consentisse loro di svolgere detta attività", soggiungendo come "gli interessati erano al beneficio di un permesso di dimora per stagionali, per occuparsi presso altro datore di lavoro". La decisione impugnata enuncia dipoi le norme legali applicabili alla fattispecie e sottolinea per finire che "quanto indicato in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura". Ciò premesso, al ricorrente sono stati esposti in modo circostanziato i motivi della contravvenzione, gli accertamenti e le disposizioni a fondamento della sanzione, così come il fatto che le osservazioni del 15 gennaio 2001 non fossero sufficienti a scagionare l'interessato. Al riguardo, le doglianze del ricorrente sono destinate pertanto all'insuccesso.

  3. Nel merito, l'insorgente fa valere che "i lavori sugli _______ vengono svolti … in collaborazione tra i diversi responsabili degli stessi e che questa collaborazione … si estende anche all'utilizzo su di un territorio abbastanza vasto dei medesimi dipendenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto). Sempre stando all'interessato, i lavoratori in questione non hanno del resto "mai lasciato il domicilio di lavoro", avendo sempre svolto la loro attività in alpeggi e luoghi di produzione situati in territorio del Comune di _______ (ricorso, pag. 2 nel mezzo). Il ricorrente ritiene pertanto "estremamente burocratizzante dover richiedere dei permessi singoli di lavoro per ogni luogo della Valle in cui il dipendente deve muoversi", ciò che – a suo dire – non tiene conto della realtà locale, né risulta "attinente ad una situazione di lavoro esistente e che è l'unica possibilità per i nostri _______ ed _______ di sopravvivere" (ricorso, pag. 2 in basso).

  4. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

  5. In concreto il ricorrente non nega di aver impiegato due lavoratori stranieri non autorizzati, né fa valere – per avventura – di aver creduto per errore nella regolarità della loro situazione. Egli si limita invece, come detto, a evocare problemi di applicazione della normativa sugli stranieri alla realtà locale vallerana, in cui diversi datori di lavoro collaborano fra loro e si mettono vicendevolmente a disposizione i dipendenti. Se non che, tale modo di procedere non esimeva l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare un lavoratore soltanto se al beneficio di un "permesso di dimora che lo autorizzi a ciò". Né è dato a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe impedito ai lavoratori in rassegna di farsi rilasciare un permesso che consentisse loro di lavorare anche per il ricorrente. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigration lawforeign workerswork permitadministrative fineseasonal permitemployer dutyreasoned decisioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible and could be decided on the file

Decisione estratta

The court had jurisdiction, and standing and timeliness were satisfied; the appeal was admissible and could be decided on the record.

Motivazione estratta

Competence, standing, and timeliness followed from the cited procedural act; the file was sufficient for decision under the procedural law.

Questione giuridica chiave

Whether the administrative decision lacked sufficient reasoning

Decisione estratta

The decision was sufficiently reasoned and did not warrant annulment.

Motivazione estratta

The prior notice and the challenged decision clearly identified the unlawful employment, the relevant facts, the applicable rules, and why the appellant's explanations did not excuse the conduct.

Questione giuridica chiave

Whether hiring the workers for other alpine locations avoided the need for authorization under foreign police law

Decisione estratta

The employer violated the duty to employ foreign workers only if they held a permit authorizing that work.

Motivazione estratta

The workers had seasonal residence permits for another employer. Collaboration among local alpine operators did not dispense with the statutory duty to verify and ensure work authorization, and no obstacle was shown to obtaining the required permit.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and costs should be reduced or set aside

Decisione estratta

The fine was proportionate and within the statutory limits; the costs were properly charged to the appellant.

Motivazione estratta

The infringement was established, the fault was assessed at an appropriate level, and the amount remained within the legal maximum; procedural costs followed the dismissal of the appeal.

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