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Numero d'incarto:
30.2002.49
Data decisione, Autorità:
28.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.49/AMM
02
1048/606
Bellinzona
28
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 29 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _______ _______ ha
impiegato _______ _______ _______ e _______ _______ do _______
– cittadini portoghesi con permesso stagionale per un altro datore di
lavoro – quali casari all'alpe _______ di _______ dal 20 giugno
al 25 agosto 2001. Il 21 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha intimato a _______ _______ un rapporto di contravvenzione, invitandolo
a formulare eventuali osservazioni.
B. In una lettera del 15
gennaio 2001 (recte: 2002) quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che
i lavoratori erano stati ingaggiati da _______ _______, gestore
dell'alpe _______ e del caseificio di _______ _______, con
l'intento di convogliare il personale anche sull'alpe _______ del quale
egli era "boggese nella misura del 50%". A suo parere, non si poteva
dunque parlare di un vero e proprio cambiamento di datore di lavoro, onde la
richiesta di abbandonare il procedimento. Con decisione del 19 aprile 2002 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato
una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 10.–.
C. _______ _______ è
insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 14 maggio 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, la
riduzione della multa a fr. 100.–. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la risoluzione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
L'insorgente si duole
preliminarmente che la decisione impugnata non rechi "in maniera chiara il
motivo della contravvenzione, la data della constatazione e nemmeno viene
risposto in modo specifico alle osservazioni inoltrate dal ricorrente"
(ricorso, pag. 1 in basso). Ne conclude che il giudizio impugnato dev'essere
annullato per carenza di motivazione. La risoluzione del 19 aprile 2002 e
l'intimazione di contravvenzione del 21 novembre 2001, cui la prima fa
esplicito riferimento, precisano tuttavia che al ricorrente è stata inflitta
una multa per avere "impiegato in qualità di casari, dal 20.6.2001 al
25.8.2001, i cittadini stranieri _______ _______ _______, 1969 e _______
_______ _______, 1963, sprovvisti del permesso … che consentisse loro di
svolgere detta attività", soggiungendo come "gli interessati erano al
beneficio di un permesso di dimora per stagionali, per occuparsi presso altro
datore di lavoro". La decisione impugnata enuncia dipoi le norme legali
applicabili alla fattispecie e sottolinea per finire che "quanto indicato
in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente
procedura". Ciò premesso, al ricorrente sono stati esposti in modo circostanziato
i motivi della contravvenzione, gli accertamenti e le disposizioni a fondamento
della sanzione, così come il fatto che le osservazioni del 15 gennaio 2001 non
fossero sufficienti a scagionare l'interessato. Al riguardo, le doglianze del
ricorrente sono destinate pertanto all'insuccesso.
-
Nel merito, l'insorgente
fa valere che "i lavori sugli _______ vengono svolti … in
collaborazione tra i diversi responsabili degli stessi e che questa collaborazione
… si estende anche all'utilizzo su di un territorio abbastanza vasto dei
medesimi dipendenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto). Sempre stando all'interessato,
i lavoratori in questione non hanno del resto "mai lasciato il domicilio
di lavoro", avendo sempre svolto la loro attività in alpeggi e luoghi di
produzione situati in territorio del Comune di _______ (ricorso, pag. 2
nel mezzo). Il ricorrente ritiene pertanto "estremamente burocratizzante dover
richiedere dei permessi singoli di lavoro per ogni luogo della Valle in cui il
dipendente deve muoversi", ciò che – a suo dire – non tiene conto della
realtà locale, né risulta "attinente ad una situazione di lavoro esistente
e che è l'unica possibilità per i nostri _______ ed _______ di
sopravvivere" (ricorso, pag. 2 in basso).
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita
di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima
frase OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le
contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la
multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da
ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano
dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno
2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione
delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino
europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al
beneficio della necessaria autorizzazione.
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In concreto il
ricorrente non nega di aver impiegato due lavoratori stranieri non autorizzati,
né fa valere – per avventura – di aver creduto per errore nella regolarità
della loro situazione. Egli si limita invece, come detto, a evocare problemi di
applicazione della normativa sugli stranieri alla realtà locale vallerana, in
cui diversi datori di lavoro collaborano fra loro e si mettono vicendevolmente
a disposizione i dipendenti. Se non che, tale modo di procedere non esimeva
l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare
un lavoratore soltanto se al beneficio di un "permesso di dimora che lo
autorizzi a ciò". Né è dato a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe
impedito ai lavoratori in rassegna di farsi rilasciare un permesso che
consentisse loro di lavorare anche per il ricorrente. In simili circostanze
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione
impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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