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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.48
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.48/AMM
02
1219/609
Bellinzona
27
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002
presentato da
_______, _______
(patrocinato
dall'avv. _______ _______, _______)
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 27 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha
inflitto a _______ _______ una multa di fr. 600.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–, per avere egli "impiegato in
qualità di collaboratrice domestica, dal 1.7.1998 al 13.9.2001, con una
frequenza settimanale di 3 ore, la cittadina straniera _______ _______
_______, 1957, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere
detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione
dell'11 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______
_______ è insorto con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui chiede di
prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2002, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato una collaboratrice
domestica straniera sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di aver agito in buona
fede, di essere ormai in età avanzata e di avere occupato la lavoratrice solo
per poche ore di lavoro settimanali, circostanze che – a suo dire –
giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto meno, una riduzione della
multa;
che l'eventuale buona fede
dell'interessato non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che neppure la saltuarietà
dell'impiego, né tanto meno l'età avanzata del ricorrente bastano – da sé soli
– a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel
senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessato "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche
osservazioni del 27 maggio 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge,
sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 250.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– avv. _______ _______, _______,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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