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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.47
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.47/AMM
02
1218/603
Bellinzona
27
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002
presentato da
_______ _______, _______
(patrocinata
dall'avv. _______ _______, _______)
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 29 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha
inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 600.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–, per avere essa "lavorato in
qualità di collaboratrice domestica, dal 1.7.1998 al 13.9.2001, con una frequenza
settimanale di 3 ore, alle dipendenze del signor _______ _______, _______,
sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività"
(decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______
_______ _______ è insorta con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui
chiede di prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice
domestica a _______ sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona
fede, di avere svolto soltanto poche ore di lavoro settimanali, così come di
avere poi ottenuto un'estensione del permesso di lavoro all'attività in questione,
circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto
meno, una riduzione della multa;
che l'eventuale buona fede
dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli
stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv.
3 CP);
che l'esistenza di "un
permesso per confinanti (tipo 'G'), quale collaboratrice domestica presso un'altra
famiglia" (ricorso, pag. 2 nel mezzo), non esimeva quindi la ricorrente
dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per
esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei
permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;
che neppure la saltuarietà del
lavoro e il successivo ottenimento del permesso bastano, da sé soli, a
connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso
dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche
osservazioni del 29 maggio 2002, pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge,
sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 250.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _______ _______ _______, per il tramite
dell'avv. _______ _______, _______,
– avv. _______ _______, _______,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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