Fine for working without permit confirmed

30.2002.46Altro tribunale4 mar 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a Cantonal immigration authority decision that fined her CHF 500 for working as a social worker without a valid permit and charged CHF 100 in costs. She asked for annulment or reduction of the fine, arguing good faith because she had left regularization to her employer. The Pretura penale held that she still had to verify her own permit situation, that negligent infringements are punishable, and that the fine was already reduced and proportionate. The appeal was dismissed, but no fees or costs were charged for the appeal proceedings.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 333 cpv. 3 CP; contraventions of foreign police rules are punishable also when committed through negligence, and the person concerned remains bound to verify the regularity of her own permit. Reliance on an employer for regularization does not exclude fault where no adequate verification is made. A fine is to be upheld if, in light of the circumstances, it is proportionate and already reflects mitigation granted by the administrative authority (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.46

Data decisione, Autorità: 04.03.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.46/AMM 02 1209/607

Bellinzona 4 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002 presentato da


_______ _______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste le osservazioni del 7 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere "lavorato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, alle dipendenze della comunità familiare _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 5 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato in qualità di operatrice sociale sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6 OLS e 44 vRast);

che l'insorgente non contesta di avere oggettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma fa valere la sua buona fede, avendo essa delegato l'incombenza di regolarizzare la propria situazione al datore di lavoro (ricorso, in alto, con rinvio alle osservazioni del 7 marzo 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'8 agosto 2001, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in fine);

che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non la esimevano tuttavia dall'obbligo di verificare la regolarità del suo permesso a norma dell'art. 3 cpv. 3 LDDS, per esempio accertandosi che il datore di lavoro avesse proceduto nel senso auspicato dall'interessata;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

_______ _______ _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigration permitadministrative finegood faithnegligenceproportionalitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the immigration authority's fine was admissible and justified.

Decisione estratta

The appeal was admissible but unfounded; the fine was proportionate and correctly assessed, so the challenged decision was confirmed.

Motivazione estratta

Jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied under the cantonal procedural rules. The appellant admitted the objective violation but relied on good faith. The court held that she still had a duty to verify that her permit was regular, and foreign police contraventions are punishable even when negligent. The authority had already taken the special circumstances into account by reducing the fine.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged for the appeal proceedings.

Decisione estratta

No fees or costs were charged because the case justified an exceptional waiver.

Motivazione estratta

Given the particular circumstances of the case, the court exceptionally refrained from levying any fees or costs for the present proceedings.

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