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Numero d'incarto:
30.2002.45
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.45/AMM
02
1208/601
Bellinzona
4
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 3 giugno
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______
_______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.–, per avere "impiegato in qualità di operatrice
sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, la cittadina straniera _______ _______,
1970, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta
attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione
dell'11 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______
_______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula una
riduzione della multa, ritenuta eccessiva;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2002, propone il rigetto
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato
una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3
LDDS, in relazione con gli art. 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast);
che l'insorgente non contesta
di aver commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma
si duole di aver agito in buona fede, la lavoratrice potendo contare su un
permesso di dimora annuale, avendo già lavorato per il Soccorso operaio ed
essendo per di più sposata con un cittadino svizzero;
che, sempre stando alla
ricorrente, la Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della
socialità avrebbe verificato i conti e i costi del personale senza segnalare
anomalie;
che l'interessata ne conclude
per una riduzione della multa, ritenuta eccessiva per "un ente di diritto
pubblico e non a scopo di lucro e assolutamente estraneo a pratiche di
assunzioni di stranieri senza permesso" (ricorso, in fine);
che le giustificazioni addotte
dalla ricorrente non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come un datore di lavoro non deve impiegare uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari
del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso;
che data la particolarità
della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere
al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS,
6 e 10 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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