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Numero d'incarto:
30.2002.44
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.44/AMM
02
904/610
Bellinzona
27
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 aprile 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 23 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione del 12 aprile 2002, ha inflitto a _______
_______ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre la tassa di
giustizia di fr. 40.–, per avere egli "lavorato in qualità di operaio, dal
2.11.2001 al 29.11.2001, alle dipendenze della ditta _______ _______
_______ SA, _______, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse
di svolgere detta attività";
che contro tale risoluzione _______
_______ è insorto con un ricorso del 19 aprile 2002 nel quale dichiara di
"opporsi al pagamento per mancanza di responsabilità", come "già
comunicato all'Ufficio stranieri di _______ il 30 novembre 2001, tramite
raccomandata, che allego alla presente";
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 23 maggio 2002, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è sotto questo profilo
ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr;
che ci si potrebbe invero
chiedere se l'allegato ricorsuale – che si limita a far riferimento a una
lettera di osservazioni all'ufficio stranieri – adempia i requisiti di
motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;
che il quesito può nondimeno
rimanere tale, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le
ragioni esposte in appresso;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli
lavorato come operaio alle dipendenze della_______ _______ sprovvisto
di regolare autorizzazione (decisione impugnata, nel mezzo);
che l'insorgente non contesta
di aver commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado, ma
si duole di aver agito seguendo le erronee indicazioni fornitegli dal
responsabile dell'Ufficio comunale degli stranieri di _______, nel Canton
_______ (lettera del 30 novembre 2001, cui rinvia il ricorso);
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di avvalorare
le dichiarazioni del ricorrente, né egli prospetta – per avventura –
l'audizione del predetto funzionario o l'assunzione di altre prove atte a
suffragare la sua tesi;
che eventuali assicurazioni
fornite da un funzionario di un altro Cantone non esimevano altresì l'interessato
dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per
esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei
permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per
altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che data la particolarità
della fattispecie si giustifica – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 8 cpv. 1, 23
cpv. 6 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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