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Numero d'incarto:
30.2002.43
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.43/AMM
02
1106/604
Bellinzona
21
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° maggio 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 10 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _______ _______,
coniugata e madre di _______, abita in una casa di _______, in
via _______, in cui dal mese di dicembre 2000 al 27 aprile 2001 ha
soggiornato anche _______ _______ _______, cittadina ungherese,
senza permesso di lavoro. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale
alla fine di aprile del 2001, è emersa una possibile violazione della legge
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per avere _______ _______ "impiegato
in qualità di bambinaia, dal mese di dicembre 2000 al 27 aprile 2001, la
cittadina straniera _______ _______ _______, 1970, sprovvista del permesso
della sezione dei permessi e dell'immigrazione che le consentisse di svolgere
detta attività" (rapporto di contravvenzione del 5 dicembre 2001, nel
mezzo).
B. Invitata a esprimersi in
merito a tali risultanze istruttorie, in una lettera del 6 dicembre 2001 _______
_______ ha negato ogni addebito e ha concluso in sostanza per l'abbandono
del procedimento contravvenzionale. Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessata una
multa di fr. 2000.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.–.
C. _______ _______ è
insorta contro la predetta decisione con un ricorso del 1° maggio 2002 nel
quale postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del
10 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
L'autorità di primo
grado, a sostegno della sua decisione, ha addotto che dai verbali
d'interrogatorio allegati al rapporto di polizia emerge la prova dell'infrazione
perpetrata dalla ricorrente, per avere essa impiegato come bambinaia una
straniera sprovvista di regolare permesso di lavoro (cfr. risoluzione impugnata,
a metà). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6
e 10 cpv. 1 OLS e 44 Rast.
-
La ricorrente nega dal
canto suo di aver commesso l'infrazione rimproveratale, _______ _______
_______ essendosi limitata a tenerle "il figlio qualche volta
quando non c'era mio padre e mio marito", per di più senza retribuzione.
L'interessata lamenta poi di aver "dato fiducia alla sig.ra _______ in
quanto ha sempre dichiarato di essere in regola con il permesso", postula
un riesame della pratica "in quanto anche mio padre ha già ricevuto una
condanna con relativa multa" e conclude auspicando "comprensione in
quanto avendo già dei problemi finanziari non sappiamo come pagare la multa in
una sola volta".
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Il datore di lavoro non
deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente
assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso
l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere
questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di
polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di
minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali
reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3
CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra
Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato
riguardo alle predette disposizioni.
-
In concreto,
dall'interrogatorio di _______ _______ davanti alla polizia cantonale
si evince quanto segue:
"Questa mattina è stata
fatta una perquisizione presso il domicilio di mio padre _______ e del
mio che in pratica si trovano nella stessa casa. Durante questa perquisizione è
stata trovata la cittadina ungherese _______ _______, sua figlia _______
e mio figlio _______.
Circa questa situazione posso
dire che _______ vive presso l'appartamento di mio padre dal mese di
dicembre del 2000. Siccome questa donna non fa nulla le ho chiesto di
tenermi il figlio quando io vado a lavorare. Per questo suo compito di
baby-sitter gli do vitto ed alloggio.
[…]
D4: Come fa a vivere _______,
se in pratica non lavora?
R4: Non lo so, io ogni tanto gli
ho dato dei soldi ma molto poco."
(verbale del 27 aprile 2001,
pag. 1 e 2, allegato al rapporto di polizia del 9 maggio 2001).
-
Le dichiarazioni di _______
_______ sono state sostanzialmente confermate dalla stessa _______
_______ _______ che, interrogata dalla polizia cantonale, ha ammesso di
lavorare per la ricorrente in qualità di baby sitter, percependo finanche un
salario di fr. 30.– il giorno (verbale del 30 aprile 2001, pag. 1, allegato al
rapporto di polizia citato). Ciò posto, l'occupazione descritta da entrambe le
interessate rientra senz'altro nella nozione di "attività dipendente o
indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dall'art. 6 OLS.
Questo, a prescindere dal fatto che il lavoro fosse remunerato con il solo
vitto e alloggio o anche in denaro. Né giova all'insorgente prevalersi di eventuali
garanzie fornite dalla lavoratrice circa il permesso di lavoro, ove appena si
consideri che, come si è detto poc'anzi, il datore di lavoro è obbligato a verificare
se il lavoratore straniero sia autorizzato ad assumere l'impiego (art. 10 cpv.
1 OLS).
-
In simili
circostanze questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia
effettivamente infranto gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, il che
giustifica la condanna inflittale dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6, 10 cpv. 1 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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