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Numero d'incarto:
30.2002.42
Data decisione, Autorità:
26.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.42/AMM
02
1220/601
Bellinzona
26
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 aprile 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 13 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _______
_______, nella sua qualità di segretaria della _______ _______ Svizzera,
sezione di _______, ha impiegato _______ _______ – cittadina
italiana con permesso di dimora – quale ausiliaria di pulizia dal 1° febbraio
alla metà di agosto del 2001 per circa 12 ore la settimana. In esito a un'indagine
esperita dalla polizia cantonale il 21 agosto 2001, su richiesta dell'Ufficio regionale
degli stranieri, è emersa una possibile violazione della legge sulla dimora e
il domicilio degli stranieri a carico di _______ _______, per avere essa
occupato una cittadina straniera sprovvista del regolare permesso di lavoro (v.
rapporto di contravvenzione dell'11 marzo 2002).
B. Invitata a esprimersi in
merito a tali risultanze istruttorie, in un memoriale del 20 marzo 2002 _______
_______ ha invocato la sua buona fede, conoscendo la lavoratrice (nata e
cresciuta in Svizzera) da oltre vent'anni e credendola al beneficio di un
permesso di domicilio. Essa ha quindi concluso per l'annullamento della
contravvenzione o, se non altro, per l'esenzione da ogni pena dandosi – a suo parere
– un caso di minima gravità. Con decisione del 26 aprile 2002 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessata una multa di
fr. 160.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–.
C. _______ _______ è
insorta contro la predetta decisione con un ricorso del 30 aprile 2002 nel
quale postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del
13 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, a sostegno della sua decisione, ha addotto che dalle
indagini esperite emerge la prova dell'infrazione perpetrata dalla ricorrente,
per avere essa "impiegato in qualità di addetta alle pulizie, dal 1.2.2001
al 20.8.2001, con una frequenza settimanale di circa 12 ore, la cittadina
straniera _______ _______ _______, 1974, sprovvista del permesso"
(risoluzione impugnata, in alto, con rinvio al rapporto di contravvenzione
dell'11 marzo 2002). Sempre stando all'autorità di primo grado, le giustificazioni
avanzate dall'interessata il 20 marzo 2002 non consentono di abbandonare il
procedimento – dato l'obbligo del datore di lavoro di accertare l'autorizzazione
del lavoratore all'impiego – ma solo una "consistente riduzione sull'importo"
(risoluzione impugnata, a metà).
-
La ricorrente non nega
di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma insiste nel far valere
"la propria buona fede che doveva portare a considerare il caso di minima
gravità e quindi a prescindere da ogni pena" (ricorso, punto 1). Essa si
duole inoltre che il querelato giudizio non rechi l'indicazione della legge
federale applicabile, la Sezione avendo fondato la multa sui soli art. 3 cpv. 3
LDDS, 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast anziché sull'art. 23 LDDS (ricorso, punto 2).
L'insorgente contesta per finire la competenza dell'autorità di primo grado a
statuire sul reato contestatole, da essa ritenuto un delitto nel senso
dell'art. 23 cpv. 4 LDDS (ricorso, punto 3). Donde il postulato annullamento
della multa.
-
Per quel che riguarda
anzitutto la competenza della Sezione dei permessi e dell'immigrazione a statuire
sul caso in esame, il reato ascritto alla ricorrente – contrariamente al suo
parere – non configura un delitto giusta l'art. 23 cpv. 4 LDDS, ma una contravvenzione
alle disposizioni di polizia degli stranieri a norma dell'art. 23 cpv. 6 LDDS,
cui rinvia per altro l'art. 44 vRast indicato nella decisione impugnata
(sostituito il 5 luglio 2002 dall'art. 38 Rast-CE/AELS). Il perseguimento del
reato incombeva perciò alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio
giuridico, in virtù di quest'ultima disposizione. Quanto
alla mancata indicazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS, la lamentata carenza di motivazione
della decisione impugnata non ha impedito alla ricorrente – comunque sia – di
far valere le sue ragioni davanti a questo giudice, munito di piena cognizione
in fatto e in diritto (art. 11 LPContr). L'eventuale disattenzione del suo
diritto di essere sentita è stata quindi, in ogni caso, sanata (cfr. DTF 124 V
183 consid. 4a, 392 consid. 5a con richiami di giurisprudenza). Ciò posto,
nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Il datore di lavoro non
deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente
assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso
l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere
questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di
polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di
minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali
reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3
CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra
Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato
riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può
in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria
autorizzazione.
-
In concreto la
ricorrente non nega, come detto, di aver impiegato una lavoratrice straniera
non autorizzata. Essa fa valere però di conoscere "personalmente la
signora _______ _______ nata _______ (nata e cresciuta in Svizzera)
da più di vent'anni" e di non aver "pensato nemmeno lontanamente che
fosse sprovvista di permesso di lavoro" (osservazioni del 20 marzo 2002,
punto 1, cui rinvia il ricorso, punto 1). Ne desume, l'insorgente, che "la
propria buona fede … doveva portare a considerare il caso di minima gravità e
quindi a prescindere da ogni pena" (ricorso, loc. cit.). La censura non
merita tuttavia accoglimento, ove appena si consideri che il datore di lavoro
non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi
preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure
informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è
autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Rettamente
l'autorità di primo grado non ha quindi esentato l'interessata da ogni pena,
limitandosi ad "accordare una consistente riduzione sull'importo"
della multa (decisione impugnata, a metà). Infondato in ogni suo punto, il
ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6, 10 cpv. 1 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 150.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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