Sale of prescription medicine without prescription upheld

30.2002.40Altro tribunale5 mar 2003Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A pharmacist appealed a sanitary decision imposing a CHF 1,000 fine for repeatedly selling a prescription-only medicine to a foreign customer without obtaining the required prescription. He argued that the prescriptions had in fact been issued but not kept, and alternatively sought a warning or a reduction of the fine. The court held that his own prior letters showed he had not requested a prescription for each dispensing and had therefore actually violated the prescription requirement. It found the fine proportionate and confirmed the decision, ordering CHF 300 in costs against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 76, 93 and 95 LSan; art. 29 Regolamento CICM / art. 23 OM; sale of prescription-only medicines without a medical prescription and assessment of the fine. Where the pharmacist's own correspondence shows repeated dispensing without requesting the prescription each time, the violation is not a mere formal failure to retain documents but an actual breach of the therapeutic goods rules. A fine is justified even if the professional has an otherwise clean record; the amount is upheld if it remains within the statutory maximum and is proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault (consid. 5-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.40

Data decisione, Autorità: 05.03.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.40/AMM 4/002

Bellinzona 5 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 maggio 2002 presentato da


_______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione sanitaria, _______,

viste le osservazioni del 4 giugno 2002 presentate dalla Sezione sanitaria;

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto:

A. _______ , gerente responsabile della Farmacia _______ _______ di , ha venduto dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001 undici confezioni del preparato " _______ _______ _______ " () a una cliente straniera. Il 4 febbraio 2002 la Sezione sanitaria, su segnalazione dell'Ufficio del farmacista cantonale, ha intimato all'interessato un rapporto di contravvenzione, per aver venduto il predetto medicamento senza presentare le necessarie ricette mediche.

B. In una lettera del 7 febbraio 2002 _______ _______ ha ammesso "che c'è stato un errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta", ma ha addotto di avere "ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura periodica continua", di essersi poi conformato alle indicazioni del farmacista cantonale e di non aver mai ricevuto sanzioni in oltre vent'anni di attività. Egli ha chiesto pertanto all'autorità di "vagliare la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione". Con decisione del 6 maggio 2002 la Sezione sanitaria ha nondimeno inflitto al farmacista una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.–.

C. _______ _______ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 21 maggio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2002 la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato in diritto:

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. La Sezione sanitaria ha sanzionato _______ _______, gerente responsabile della Farmacia _______ _______ di _______, per aver "venduto, in almeno 11 occasioni e senza presentazione di ricetta medica, il preparato _______ _______ _______ _______, vendibile esclusivamente nelle farmacie dietro presentazione di ricetta medica, per ogni dispensazione" (risoluzione impugnata, pag. 1 a metà). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 76, 93, 95 segg. LSan e 29 Regolamento CICM.

  3. Il ricorrente fa valere dal canto suo come "in sede di osservazioni ho spiegato che in realtà il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente e che la mancata conservazione del documento da parte del farmacista era tutt'al più configurabile alla stregua di una semplice violazione formale della legge" (ricorso, pag. 2 in alto). La paziente straniera cui è stato venduto il medicamento – soggiunge l'interessato – è "perfettamente nota al ricorrente, da tempo affetta da insufficienza renale e bisognosa di cure continue e prolungate", tant'è che "dal 2000 il suo medico curante le ha prescritto diversi farmaci, in particolare il medicamento in questione, di cui assume circa una scatola al mese" (ricorso, pag. 2 nel mezzo). La mancata conservazione della ricetta medica, sempre a dire del ricorrente, è dovuta per altro a una semplice dimenticanza, commessa "in assoluta buona fede", la quale non giustifica in definitiva l'erogazione di una pena. Tanto meno se si considera che l'interessato ha sempre svolto la sua attività in modo ineccepibile e senza incorrere in alcun provvedimento (ricorso, pag. 2 in basso). Ne conclude, l'insorgente, per l'annullamento della sanzione inflittagli o, se non altro, per una congrua riduzione della multa, ritenuta sproporzionata e non commisurata alle circostanze del caso concreto.

  4. Per l'art. 76 cpv. 1 LSan, la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa, di regola, ai soli farmacisti. Riguardo agli agenti terapeutici registrati dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) o dall'Ufficio federale della sanità pubblica, questi ultimi devono attenersi alle modalità di vendita proposte dall'istanza intercantonale o federale competente (art. 76 cpv. 2 LSan, con rinvio all'art. 93 cpv. 2 LSan). In concreto l’ _______ è classificato dall'UICM nella categoria A, che ne impone la vendita solo dietro presentazione di una prescrizione medica non rinnovabile (art. 29 Regolamento CICM del 25 maggio 1972, sostituito il 1° gennaio 2002 dall'art. 23 dell'Ordinanza federale sui medicamenti; RS _______). La violazione delle predette disposizioni è punita con una multa fino a fr. 100 000.– (art. 95 cpv. 1 LSan). In caso di infrazioni intenzionali gravi, con conseguente messa in pericolo della salute o della vita, oltre alla multa può essere inflitto l'arresto (art. 95 cpv. 2 LSan).

  5. Nella fattispecie il ricorrente asserisce, come detto, di avere già avuto modo di spiegare con le osservazioni che il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente (ricorso, pag. 2 in alto). Se non che, nello scritto del 7 febbraio 2002 cui l'interessato fa riferimento, egli si è così espresso:

"Ammetto che c'è stato un errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta, ma nel caso specifico (…) avevamo ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura periodica continua, che ho poi inviato al dott. _______.

Dopo l'inizio della corrispondenza col farmacista cantonale [il 23 luglio 2001, n.d.r.] le ricette sono state richieste.

Lavoro come farmacista in Ticino da oltre venti anni e non ho mai ricevuto contravvenzioni per la vendita irregolare di medicamenti.

Le chiedo quindi di vagliare la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione".

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'insorgente ha quindi espressamente riconosciuto davanti all'autorità di primo grado avere venduto a più riprese il medicamento litigioso senza ricetta medica. Tale circostanza è stata del resto confermata dall'interessato in una lettera manoscritta del 27 luglio 2001 all'Ufficio del farmacista cantonale, secondo cui "le nostre dispensazioni di _______ sono limitate ad un cliente che ci ha portato all'inizio del trattamento, circa due anni fa, una ricetta di un medico croato" (allegato 4a alla segnalazione 10 gennaio 2002 dell'Ufficio del farmacista cantonale).

  1. In simili evenienze, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente non abbia semplicemente omesso di conservare le ricette mediche come asserito nel gravame, ma ch'egli abbia effettivamente venduto il noto medicamento senza la necessaria prescrizione, violando con ciò le norme sanitarie evocate nella decisione impugnata. Il che giustifica la sanzione inflittagli dalla Sezione sanitaria in applicazione dell'art. 95 cpv. 1 LSan, a prescindere dalla condotta irreprensibile tenuta dall'interessato nella sua pluridecennale attività. Quanto all'entità della multa, essa è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Infondato in ogni suo punto, il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli art. 76, 93, 95 segg. LSan, 23 OM e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione sanitaria, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

health regulationprescription medicinesadministrative fineproportionalityevidence assessmentprofessional conduct

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the sanitary fine was admissible and well founded

Decisione estratta

The appeal was admissible but unfounded.

Motivazione estratta

Competence, standing, and timeliness were satisfied; on the merits, the appellant had repeatedly sold the medicine without the required prescription, so the sanction was justified.

Questione giuridica chiave

Whether the conduct amounted only to a formal failure to retain prescriptions or to actual unlawful dispensing

Decisione estratta

The court found actual unlawful dispensing without the necessary prescription, not merely a failure to keep the documents.

Motivazione estratta

The appellant had expressly admitted in prior correspondence that he had not requested the prescription every time and had asked for an admonition instead of a contravention; this was confirmed by another letter to the cantonal pharmacist office.

Questione giuridica chiave

Whether the amount of the fine should be reduced as disproportionate

Decisione estratta

No reduction was warranted because the fine was proportionate to the seriousness of the violation and the degree of fault.

Motivazione estratta

The amount remained within the statutory limits and was properly calibrated despite the appellant's previously irreproachable professional record.

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