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Numero d'incarto:
30.2002.38
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.38/AMM
Bellinzona
16
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002
presentato da
_______, _______,
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 15 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
31 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti motivi:
"benché formalmente
richiestogli con scritto del 20.8.2002 nella qualità di detentore del veicolo
targato _______, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al
fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato
veicolo il 13 marzo 2002 alle ore 15.01 a _______ ";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;
che _______ _______ è
insorta contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 1 della
legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un
velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le
informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla
LCS commessa con il suo veicolo;
che l'art. 16 cpv. 2 LACS
riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale,
secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui
risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125
[coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati,
zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un
procedimento penale" (art. 126 CPP);
che le contravvenzioni alle
norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.–
(art. 22 cpv. 1 LACS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare
all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio
veicolo il 13 marzo 2002 a _______;
che la ricorrente lamenta, fra
l'altro, di avere spiegato sin dall'inizio come "quel giorno mio marito
aveva prestato la _______ ad una persona mia parente, che non intendevo
denunciare" (ricorso, pag. 1 in basso, con riferimento a una lettera del
24 luglio 2002 alla polizia comunale);
che, sempre stando alla
ricorrente, "il 20.08.02 mi si chiedeva di indicare i familiari
autorizzati ad usufruire del veicolo (doc. 3) ed io ribadivo di non volere
aggiungere altro in base all'art. 16 cpv. 2 LACS";
che l'autorità di primo grado,
nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002, riafferma l'obbligo per il detentore
di un veicolo di collaborare a norma dell'art. 16 cpv. 1 LACS ed evoca al
riguardo una decisione emanata il 7 agosto 2002 dal giudice delegato per le
contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo in re M.;
che diversamente dal caso appena
citato, nella fattispecie la ricorrente ha chiaramente indicato dove si trovava
al momento dell'infrazione ("quel giorno ero a casa mia con i miei
bambini": lettera citata del 24 luglio 2002), né ha fornito versioni
contraddittorie, ma si è sempre e soltanto appellata al suo diritto di non
fornire indicazioni atte – secondo l'interessata – a comportare l'apertura di
un procedimento penale nei confronti di un familiare;
che, ciò posto, l'ingiunzione
dell'autorità di primo grado alla ricorrente di "comunicare, entro 10
giorni, il nome dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo
onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione"
(lettera del 20 agosto 2002, ribadita il 4 ottobre successivo), risulta in
effetti suscettibile – di per sé – di esporre un familiare all'eventualità di
una sanzione penale;
che, in siffatte circostanze,
l'insorgente era dunque abilitata – in virtù dell'art. 126 CPP – a rifiutare di
ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;
che, dato quanto precede, si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo
di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS;
125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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