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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.35
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.35/AMM
24797/903
Bellinzona
6
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2002
presentato da
_______, _______
(patrocinato
dall'avv. _______ _______, _______)
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 5 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
18 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 1° marzo 2002 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura _______ eseguiva una manovra di svolta a sinistra
collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2002 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
5 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere
eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di
svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in
fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al
comportamento dell'altro protagonista il quale avrebbe "sorpassato
l'autovettura … infrangendo le norme della circolazione stradale e in
particolare l'art. 34 cpv.4 e 35 cpv. 3 e 6 LCS" (ricorso, punto 6);
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, la presenza di una superficie vietata non
impediva al conducente del motoveicolo di avvicinarsi all'automobile e di
superarla – in assenza di un siffatto divieto – a condizione di rispettare i
limiti di velocità e di rimanere nella propria corsia di marcia;
che, comunque sia,
un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il
ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli
dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che se avesse prestato la
dovuta attenzione al traffico retrostante, l'insorgente avrebbe senz'altro
potuto scorgere il motoveicolo, desistere dalla manovra di svolta ed evitare,
in ultima analisi, la collisione;
che l'interessato non pretende
per altro neppure, nel suo memoriale di ricorso, di aver badato ai veicoli
retrostanti, limitandosi in proposito a sottolineare di avere "esposto il
segnalatore", di avere "rallentato per la manovra di svolta" e
di non dovere "certo attendersi, in base al principio dell'affidamento, di
essere superato in quel luogo e durante quella manovra" (ricorso, punto
15);
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla
polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente
abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della
circolazione, e ciò a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al
conducente del motoveicolo;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– avv. _______ _______, _______,
– Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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