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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.31
Data decisione, Autorità:
02.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.31/AMM
21444/905
Bellinzona
2
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 27 settembre 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 9 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
13 settembre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati l'8 aprile 2002 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura _______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza',
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
da sinistra che in seguito invadeva la corsia di contromano urtando un
incrociante veicolo";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv.
1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 settembre 2002 in cui
postula una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
9 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36
cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi
scontrato con un'altra vettura proveniente da sinistra;
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado, ma
chiede di rivalutare l'entità della multa – ritenuta eccessiva – in
considerazione delle circostanze seguenti:
"arrivato al dare
precedenza per svoltare a sinistra con la vettura _______ _______
_______ 'faccio notare che la vettura ha un frontale molto lungo'
dovetti avanzare assai per avere la visuale sulla carreggiata anche perché
presenza [sic] di un grande pannello della stazione _______;
in più era verso sera aveva già iniziato a piovere e non c'era una buona
visuale.
La vettura che
sopraggiungeva non aveva i fari accesi ed io ero fermo sul dare precedenza il
conducente che sopraggiungeva alla mia sinistra presumo pensasse che io
avanzassi, diede un colpo di sterzo e frenò bruscamente, chiaramente col fondo
bagnato scivolò sulla corsia di contromano urtando un incrociante veicolo.
In più faccio notare che
questo non aveva acceso ancora i fari ed è anche per questo che non lo vidi
subito.
Anche se ho causato questo
incidente sono sicuro di essere un conducente attento e prudente rispettando le
norme di circolazione";
che nella misura in cui
adombra eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente,
ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria
colpa;
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità
oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione
stradale, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare
considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità
fisica delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale
dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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