AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.28
Data decisione, Autorità:
01.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.28/AMM
21422/990
Bellinzona
1
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002
presentato da
, _______
(rappresentato
dall' _______ SA
_______)
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni dell'8 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
13 settembre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr.
200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura _______, circolava a velocità inadeguata alla visuale per
cui trovatosi sulla sua corsia di marcia un autocarro in manovra, malgrado la
frenata lo urtava";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 1 ONC;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni
dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 32 cpv. 1 prima
frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità;
che tale disposizione è
concretata dall'art. 4 cpv. 1 prima frase ONC, secondo cui il conducente deve
circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi – qualora l'incrocio con
altri veicoli non risulti difficoltoso – nello spazio visibile;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere circolato
"a velocità inadeguata alla visuale per cui trovatosi sulla sua corsia di
marcia un autocarro in manovra, malgrado la frenata lo urtava";
che la polizia cantonale, in
un rapporto del 1° maggio 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente:
"[Il conducente
dell'autocarro], arrivato all'altezza dell'entrata della clinica _______
_______, la quale resta sulla destra rispetto alla sua direzione di marcia,
si spostava a sinistra della carreggiata siccome doveva entrare in retromarcia
nel citato luogo onde scarica della ghiaia. Si metteva quindi con la parte
anteriore del grosso mezzo meccanico in modo obliquo rispetto alla strada. In
questa circostanza sopraggiungeva il [ricorrente], il quale circolava in
direzione di _______. Dopo aver oltrepassato il dosso esistente, si
vedeva ostruita la corsia dal camion … Malgrado una pronta frenata non riusciva
ad evitare lo scontro che avveniva fra la parte anteriore della sua auto,
contro la parte anteriore sinistra della cabina dell'autocarro";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua velocità inadeguata – circostanza a
suo parere non comprovata – bensì "all'improvvisa ed imprevedibile manovra
errata dell'altro conducente" (ricorso, punto 3 e punto 4 in fondo), il
quale avrebbe "invaso la corsia di marcia opposta soltanto quando era già
entrato nello spazio visibile" del ricorrente (punto 4, terzo paragrafo);
che dal verbale d'interrogatorio
30 aprile 2002 del conducente dell'autocarro si evince nondimeno quanto segue:
"Mentre mi trovavo fermo
in mezzo al campo stradale in attesa di iniziare la manovra di retromarcia,
improvvisamente sentivo un forte colpo provenire dalla parte anteriore sinistra
del mio camion. Immediatamente scendevo dalla cabina e constatavo che una
vettura che circolava in senso contrario era finita sotto il mio camion […]"
(verbale citato, pag. 1 in basso, allegato al rapporto di polizia del 1° maggio
2002);
che, secondo la tesi
ricorsuale, il conducente dell'autocarro non si trovava per converso fermo
sulla carreggiata, ma ha invaso la corsia opposta quando l'insorgente aveva già
oltrepassato il dosso naturale suscettibile di ostacolargli la vista del mezzo
pesante;
che tale argomentazione
contraddice tuttavia le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente durante
l'interrogatorio di polizia del 30 aprile 2002, secondo cui "dopo aver
oltrepassato un dosso esistente, mi sono visto ostruita la mia corsia di marcia
da un grosso autocarro il quale si trovava in fase di manovra onde
entrare nel parcheggio della citata clinica" (verbale d'interrogatorio del
ricorrente, pag. 1 verso il basso, allegato al citato rapporto di polizia);
che l'interessato, in altre
parole, non fa risalire la percezione dell'ostacolo al momento in cui l'autocarro
avrebbe cominciato la manovra invadendo la corsia opposta, ma al momento in cui
l'insorgente medesimo ha superato il dosso che gli impediva la vista del camion
già "in fase di manovra";
che il gravame, sotto questo
profilo, si rivela dunque sprovvisto di buon diritto;
che, per il resto, la velocità
del ricorrente risultava senz'altro inadeguata a permettergli di fermarsi nello
spazio visibile (art. 4 cpv. 1 prima frase ONC), ove appena si consideri come –
per ammissione dello stesso interessato – dopo aver scorto l'ostacolo
"azionavo prontamente il dispositivo frenante ma non ho potuto fare nulla
per evitare lo scontro" (verbale d'interrogatorio citato, pag. 1 verso il
basso);
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla
polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia
effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della
circolazione, e ciò a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al
conducente dell'autocarro;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS
e 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– _______ _______ SA, _______,
– Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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