Speed not adapted to visibility; traffic fine upheld

30.2002.28Altro tribunale1 mag 2003Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Pretura penale rejected a driver's appeal against a traffic fine. The authority had punished him for driving at a speed not adapted to visibility after he collided with a truck that was maneuvering near a clinic entrance. Relying on the police report and the driver's own statements, the court held that he could not stop within the visible distance and that any fault by the truck driver did not exclude his own infringement. The fine was deemed proportionate, and the appellant was charged with court fees and expenses.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 1 LCS; art. 4 cpv. 1 ONC; speed must always be adapted to road, traffic and visibility conditions and must allow the driver, where meeting other vehicles is not difficult, to stop within the visible distance. A driver who, after a crest or other visibility obstacle, collides with a vehicle that has become visible only too late violates this duty if he is unable to stop in time. Any concurrent fault of another road user does not eliminate the driver's own liability where the speed chosen was objectively inappropriate; the sanction is upheld if proportionate and within statutory limits (consid. on visibility, maneuver, and proportionality).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.28

Data decisione, Autorità: 01.05.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.28/AMM 21422/990

Bellinzona 1 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002 presentato da


, _______ (rappresentato dall' _______ SA _______)

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in territorio di _______:

"alla guida della vettura _______, circolava a velocità inadeguata alla visuale per cui trovatosi sulla sua corsia di marcia un autocarro in manovra, malgrado la frenata lo urtava";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 1 ONC;

che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità;

che tale disposizione è concretata dall'art. 4 cpv. 1 prima frase ONC, secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi – qualora l'incrocio con altri veicoli non risulti difficoltoso – nello spazio visibile;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere circolato "a velocità inadeguata alla visuale per cui trovatosi sulla sua corsia di marcia un autocarro in manovra, malgrado la frenata lo urtava";

che la polizia cantonale, in un rapporto del 1° maggio 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente:

"[Il conducente dell'autocarro], arrivato all'altezza dell'entrata della clinica _______ _______, la quale resta sulla destra rispetto alla sua direzione di marcia, si spostava a sinistra della carreggiata siccome doveva entrare in retromarcia nel citato luogo onde scarica della ghiaia. Si metteva quindi con la parte anteriore del grosso mezzo meccanico in modo obliquo rispetto alla strada. In questa circostanza sopraggiungeva il [ricorrente], il quale circolava in direzione di _______. Dopo aver oltrepassato il dosso esistente, si vedeva ostruita la corsia dal camion … Malgrado una pronta frenata non riusciva ad evitare lo scontro che avveniva fra la parte anteriore della sua auto, contro la parte anteriore sinistra della cabina dell'autocarro";

che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua velocità inadeguata – circostanza a suo parere non comprovata – bensì "all'improvvisa ed imprevedibile manovra errata dell'altro conducente" (ricorso, punto 3 e punto 4 in fondo), il quale avrebbe "invaso la corsia di marcia opposta soltanto quando era già entrato nello spazio visibile" del ricorrente (punto 4, terzo paragrafo);

che dal verbale d'interrogatorio 30 aprile 2002 del conducente dell'autocarro si evince nondimeno quanto segue:

"Mentre mi trovavo fermo in mezzo al campo stradale in attesa di iniziare la manovra di retromarcia, improvvisamente sentivo un forte colpo provenire dalla parte anteriore sinistra del mio camion. Immediatamente scendevo dalla cabina e constatavo che una vettura che circolava in senso contrario era finita sotto il mio camion […]" (verbale citato, pag. 1 in basso, allegato al rapporto di polizia del 1° maggio 2002);

che, secondo la tesi ricorsuale, il conducente dell'autocarro non si trovava per converso fermo sulla carreggiata, ma ha invaso la corsia opposta quando l'insorgente aveva già oltrepassato il dosso naturale suscettibile di ostacolargli la vista del mezzo pesante;

che tale argomentazione contraddice tuttavia le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente durante l'interrogatorio di polizia del 30 aprile 2002, secondo cui "dopo aver oltrepassato un dosso esistente, mi sono visto ostruita la mia corsia di marcia da un grosso autocarro il quale si trovava in fase di manovra onde entrare nel parcheggio della citata clinica" (verbale d'interrogatorio del ricorrente, pag. 1 verso il basso, allegato al citato rapporto di polizia);

che l'interessato, in altre parole, non fa risalire la percezione dell'ostacolo al momento in cui l'autocarro avrebbe cominciato la manovra invadendo la corsia opposta, ma al momento in cui l'insorgente medesimo ha superato il dosso che gli impediva la vista del camion già "in fase di manovra";

che il gravame, sotto questo profilo, si rivela dunque sprovvisto di buon diritto;

che, per il resto, la velocità del ricorrente risultava senz'altro inadeguata a permettergli di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 prima frase ONC), ove appena si consideri come – per ammissione dello stesso interessato – dopo aver scorto l'ostacolo "azionavo prontamente il dispositivo frenante ma non ho potuto fare nulla per evitare lo scontro" (verbale d'interrogatorio citato, pag. 1 verso il basso);

che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'autocarro;

che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– _______ _______, _______, – _______ _______ SA, _______, – Sezione della circolazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offensespeed adapted to visibilityroad accidentfineproportionalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic authority correctly found a violation for driving at a speed not adapted to visibility and road conditions.

Decisione estratta

Yes. The driver could and should have adapted his speed so as to stop within the visible distance; the record showed he could not avoid the collision once the obstacle became visible.

Motivazione estratta

Under Art. 32 cpv. 1 LCS and Art. 4 cpv. 1 ONC, speed must be adapted to circumstances and allow stopping within the visible space. The driver's own statements showed he saw the truck only after the rise and was then unable to stop in time.

Questione giuridica chiave

Whether the alleged unexpected maneuver of the truck excluded the driver's liability.

Decisione estratta

No. Even if the truck driver may have been at fault, this did not remove the appellant's own traffic violation.

Motivazione estratta

The appellant's version was contradicted by the police record and by his own interrogation statement. The court held that any possible fault of the truck driver did not negate the appellant's duty to drive at an appropriate speed.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and costs were proportionate and lawful.

Decisione estratta

Yes. The fine was proportionate to the gravity and degree of fault and remained within the statutory limits; costs were properly charged to the appellant.

Motivazione estratta

The sanction was consistent with the seriousness of the infringement and the applicable cost rule in LPContr.

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